L’INPS, con la circolare n. 8 del 22 gennaio 2021, ha comunicato i nuovi importi dell’indennità per una categoria particolare. Si tratta dell’indennità antitubercolare. Indennità che il datore di lavoro anticipa ai propri dipendenti per conto dell’INPS. Ogni anno a gennaio, infatti, l’INPS comunica i nuovi importi. Inoltre specifica che il calcolo è effettuato considerando il trattamento minimo delle pensioni. Analizziamo i nuovi importi nel 2021 riconosciuti a chi soffre di questa patologia.
Indennità antitubercolari: beneficiari
Le indennità antitubercolari sono corrisposte dallo Stato a tutela dei soggetti affetti dalla tubercolosi. La prestazione economica è attribuita ai lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato, pensionati o titolari di rendite INAIL. Inoltre, le indennità antitubercolari sono riconosciute anche ai familiari affetti da tubercolosi. In particolare: coniuge, genitori ed assimilati, fratelli e sorelle.
I nuovi importi sono leggermente inferiori a quelli del 2019, di circa -0,1%. La diminuzione è dovuta per la differenza di indicizzazione provvisoria nel 2020. Questa prevedeva il +0,5% rispetto a quella definitiva dell’0,4% dell’ISTAT. Questa situazione ha portato una variazione dal 1° gennaio 2021 pari allo 0,0%.
Nuovi importi nel 2021 riconosciuti a chi soffre di questa patologia
Gli importi nel 2021 sono così definiti:
a) agli assistiti assicurati è corrisposta un’indennità giornaliera di 13,50 euro;
b) agli assistiti in qualità di familiare dell’assicurato, titolari di rendita o pensione, spetta un’indennità giornaliera di 6,74 euro;
c) agli assistiti assicurati spetta un’indennità post-sanatoriale pari a 22,49 euro;
d) agli assistiti in qualità di familiari dell’assicurato, titolari di rendita o pensione, spetta un’indennità post-sanatoriale giornaliera di 11,25 euro.
Infine, spetta un assegno per sostentamento o cura mensilmente. La cifra è di 90,77 euro.
La circolare precisa le date. Nel 2021 l’aggiornamento dei nuovi importi riconosciuti a chi soffre di questa patologia decorre dal 1° gennaio. Inoltre, chiarisce che l’indennità di malattia, spetta agli assicurati nella stessa misura dell’indennità di malattia per i primi 180 giorni di assistenza. Tale indennità non può essere inferiore all’indennità giornaliera prevista di 13,50 euro.