Responsabilità del liquidatore di S.r.l.: parallelismi con l’azione sociale di responsabilità nei confronti dell’Organo Amministrativo

liquidatore

La disciplina della responsabilità limitata dei soci delle S.r.l., non esime un attento giurista dal “mettere in guardia”, appunto, il Socio di S.r.l, rispetto a possibili azioni giudiziarie nei suoi confronti. Sovente viene scelto di costituire una S.r.l., per esimersi da responsabilità patrimoniale personale, sul presupposto che, in caso di problematiche legate all’attività societaria in senso stretto, la società verrà sciolta e cancellata dal registro delle imprese.

In realtà, gli strumenti previsti dal codice civile per consentire l’estinzione delle S.r.l., non mancano di contemplare la responsabilità del liquidatore (nella maggioranza dei casi ex socio) per colpa. Segnatamente, la disposizione di cui all’art. 2495 c.c. stabilisce che, avvenuta l’estinzione della società, i creditori sociali non soddisfatti  possono rivalersi sia nei confronti degli ex soci, sia verso il liquidatore. Nel primo caso, tuttavia, i crediti non riscossi possono essere fatti valere nei limiti delle somme percepite dai soci in base al bilancio finale di liquidazione, di modo che gli ex soci di S.r.l. risultano responsabili verso i creditori sociali solo se, in base all’ultimo bilancio di liquidazione, abbiano percepito utili e nei limiti di questi.

Quanto al liquidatore, la responsabilità è subordinata alla prova che il mancato pagamento dei creditori sociali sia dipeso da sua colpa.

La disposizione codicistica va letta in combinato disposto con il secondo comma di cui all’art. 2489 c.c., che impone ai liquidatori di adempiere i loro doveri con la professionalità e diligenza richieste dalla natura dell’incarico. Oltre al richiamo ai predetti doveri, che connotano di contenuti il criterio della diligenza di cui all’art. 1176 c.c., invocando una sorta di “diligenza qualificata”, la “diligenza professionale”, il secondo comma dell’art. 2489 c.c. non manca di disciplinare, per analogia, la responsabilità scaturente dall’inadempimento di tali doveri, rinviando espressamente alla disciplina della responsabilità degli Amministratori.

Il che consente di equiparare, sotto il profilo del regime di responsabilità, nei confronti dei soci e dei creditori sociali, il liquidatore all’Amministratore di S.r.l.

Responsabilità del liquidatore di S.r.l: parallelismi con l’azione sociale di responsabilità nei confronti dell’Organo Amministrativo

Ne discende che la scelta di ovviare ad importanti esposizioni debitorie, sciogliendo una società a responsabilità limitata e nominando un liquidatore, non esime da responsabilità in senso assoluto: Se, in base all’ultimo bilancio di liquidazione, risultano utili, questi vanno distribuiti tra i creditori nel rispetto del criterio della par condicio creditorum e non riscossi dai soci. Solo nell’ipotesi in cui non risulti alcun utile, può affermarsi che i soci non risponderanno dei debiti societari e che, conseguentemente, i creditori sociali rimarranno insoddisfatti. Residua, per questi ultimi, la possibilità di agire in sede giudiziale per far valere la responsabilità per colpa del liquidatore, per non aver adempiuto correttamente e professionalmente agli obblighi posti in capo al medesimo.

Al riguardo, va segnalata un’importante pronuncia della Corte di Cassazione Civile, Sez III, del 15.01.2020 n. 521, la quale ha precisato i criteri ai quali deve attenersi il liquidatore, per esimersi da colpa, per poi disciplinare il tipo di responsabilità ascrivibile al medesimo ed il relativo regime probatorio.

L’invocabilità della disposizione di cui all’art. 2043 c.c.

In particolare, la Suprema Corte qualifica tale forma di responsabilità come aquiliana, ovvero extracontrattuale, in quanto scaturente da un rapporto “extra contratto”, quale quello tra il liquidatore ed i creditori. Ne discende l’invocabilità della disposizione di cui all’art. 2043 c.. E’ onere del creditore insoddisfatto provare, in sede giudiziale, la sussistenza del danno (concretantesi nel pregiudizio economico) e del nesso di causalità tra la condotta colposa del liquidatore ed il danno contra ius. Il liquidatore dovrà allegare elementi probatori a sostegno dell’assenza di colpa professionale: In buona sostanza, dovrà dimostrare di aver agito nel rispetto dei principi della garanzia generica patrimoniale di cui all’art. 2740 c.c. e della par conditio creditorum, per non aver pretermesso gli interessi del creditore istante, avendo rispettato l’ordine dei crediti assistiti da privilegio.

Ciò significa che, nell’ipotesi cui il liquidatore si sia attenuto ai predetti criteri e principi, il fatto che dal bilancio finale di liquidazione non risultino utili da distribuire tra i creditori, non vale ad attribuirgli alcuna responsabilità. In tal caso, i creditori non solo avranno sostenuto le spese giudiziarie e le lungaggini legate alla causa di accertamento di responsabilità del liquidatore, ma resteranno insoddisfatti.

In ultima analisi, la disciplina codicistica e l’elaborazione giurisprudenziale sul tema non apprestano una tutela sostanziale alla garanzia patrimoniale, finendo per consentire di utilizzare strumenti giuridici a favore dei “più furbi”, dei debitori, disincentivando iniziative giudiziarie da parte dei creditori delle S.r.l estinte.