Proiezionidiborsa sempre attenta alla salvaguardia dei Lettori, risponde quest’oggi al quesito, cosa accade se non ci si reca alla visita di revisione ex Legge 104. La visita di revisione si prevede nel caso in cui la Commissione medica ritenga che le minorazioni siano suscettibili di modificazioni nel tempo.
In un precedente articolo, la Redazione ha illustrato il messaggio INPS n. 93 che ha riconosciuto i benefici, ex Legge 104, a coloro che presentano la domanda per il riconoscimento per la prima volta. Ovviamente, dopo la scadenza del verbale per handicap e prima della conclusione di tutto l’iter sanitario di revisione.
Ciò per ovviare ai disagi provocati dalla sospensione delle visite di accertamento, a causa dell’emergenza da Covid 19.
Quando il disabile è chiamato a revisione
Partendo da tale premessa, analizziamo quest’oggi l’ipotesi in cui il disabile non si rechi alla visita di revisione 104.
Quando il disabile è chiamato a revisione? Il riconoscimento dello stato di handicap, può essere soggetto a revisione sulla scorta delle valutazioni effettuate dalla commissione medica. Ovvero, qualora la Commissione medica dell’ASL, non ritenga l’handicap permanente.
A volte, anche nel decreto di omologa, può essere prescritta la revisione. Quindi, ove sia prescritta la revisione, sarà l’INPS ad attivare la procedura a favore del disabile.
Cosa accade se non ci si reca alla visita di revisione Legge 104?
Qualora non ci si rechi alla visita di revisione, possono esserci gravi conseguenze per il disabile.
Infatti, se l’interessato non presenta alcuna giustificazione nel termine di 60 giorni dalla comunicazione della convocazione, decade da tutte le agevolazioni dal giorno successivo all’assenza.
Nel caso sia impossibilitato per motivi di salute, presentando idonea certificazione la commissione valuterà attentamente le condizioni. Qualora le ritenga idonee, potrà ammetterlo ad una seconda convocazione.
Nel caso in cui l’interessato non si presenti alla seconda convocazione, perderà i suoi diritti a far data dalla prima mancata comparizione a visita.
Nel caso di mancato esito postale, o di indirizzo sconosciuto o insufficiente, le strutture territoriali dovranno effettuare i controlli per verificare l’indirizzo esatto. A quel punto, ottenuto l’indirizzo esatto, lo comunicheranno all’Unità operativa medico legale, per effettuare una seconda convocazione.