Il controllo di società in situazioni giuridiche diverse dalla proprietà delle partecipazioni sociali: la rilevanza dell’interesse per il quale il voto viene esercitato

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Il fenomeno del controllo societario, disciplinato dalle disposizioni di cui all’art. 2359 comma 1, n.1 e 2, c.c., è riguardato dal Legislatore e dalla Giurisprudenza, in ragione della titolarità del diritto di proprietà sulle partecipazioni sociali.

Manca, allo stato, una disciplina ad hoc   del controllo societario in situazioni giuridiche nelle quali la titolarità del diritto di voto discende dalla sussistenza di altri diritti “ius in re aliena”, ovvero la partecipazione sociale è oggetto della costituzione di un diritto di usufrutto, pegno, riporto o leasing finanziario.

Il controllo di società in situazioni giuridiche diverse dalla proprietà delle partecipazioni sociali: la rilevanza dell’interesse per il quale il voto viene esercitato

Segnatamente, sulla partecipazione sociale può essere costituito un diritto reale (usufrutto) o altri diritti, scaturenti da contratti atipici (leasing finanziario); il principio dell’autonomia contrattuale, mutuato dall’art. 1322 c.c., determina, infatti, un’evoluzione della negoziazione, nella direzione dell’atipicità e, di conseguenza, una modifica degli assetti societari, sia sotto il profilo delle pattuizioni di carattere parasociale, che in relazione a quello della titolarità di diritti su partecipazioni sociali, diversi dalla proprietà.

Lo studio del Consiglio Nazionale del Notariato

Un interessante studio del Consiglio Nazionale del Notariato (n. 63/2020/1) ha esaminato la quaestio iuris della validità del voto espresso dai titolari di diritti non assoluti (diversi dalla proprietà) su partecipazioni societarie, nell’ambito del fenomeno del controllo societario.

L’Autorevole studio muove dalla ratio sottesa alla disposizione di cui all’art. 2359 comma 1 c.c., che disciplina il controllo “di diritto”, ipotesi in cui la controllante dispone della maggioranza dei voti nell’assemblea ordinaria ed il “controllo di fatto”, ovvero la situazione in cui la controllante dispone di voti sufficienti ad esercitare un’influenza dominante.

In ambedue i casi, il controllo presuppone la sussistenza di una situazione stabile, di un’influenza non contingente o occasionale, ma duratura, in grado di incidere significativamente sugli assetti societari.

In particolare, secondo il predetto Studio, due sono i presupposti dell’esercizio del potere di controllo, sia esso di fatto o di diritto: la rilevanza dell’influenza esercitata dalla controllante in un arco temporale significativo e l’interesse per cui essa è esercitata.

La quaestio iuris della validità del voto espresso da soggetti titolari di diritti diversi dalla proprietà sulle partecipazioni societarie

Esaminando quest’ultimo aspetto, appunto, è dato rispondere alla quaestio iuris della validità del voto espresso da soggetti titolari di diritti diversi dalla proprietà sulle partecipazioni societarie.

La validità di tali votazioni è condizionata ed ancorata al presupposto della corrispondenza del voto espresso all’interesse del titolare del diritto, in omaggio al divieto di computo dei voti spettanti per conto di terzi.

Il che non è scontato, riscontrandosi situazioni in cui il voto è espresso nell’interesse dell’utilizzatore, non necessariamente coincidente con il titolare del diritto ovvero con il concedente (si pensi al leasing).

In questi casi, secondo l’Autorevole Studio, la soluzione potrebbe rinvenirsi nell’ambito delle norme sul contratto di vendita di partecipazioni con riserva di proprietà.

In conclusione, il voto può spettare all’usufruttuario o al creditore pignoratizio, o, ancora, alla società di leasing concedente solo se è esercitato nell’interesse del suo titolare, con applicazione analogica delle disposizioni in tema di proprietà sulle partecipazioni societarie.

Fatto salvo, quindi, il patto contrario, in omaggio all’autonomia contrattuale ex art. 1322 c.c., si assiste ad una sostanziale assimilazione della disciplina del controllo di società, in situazioni giuridiche diverse dalla proprietà delle partecipazioni sociali.

Ciò che rileva, invero, non è tanto la titolarità di qualsivoglia diritto sulla partecipazione, ma la corrispondenza tra il voto espresso in assemblea e l’interesse del titolare del diritto di voto, a prescindere dalla natura del diritto costituito sulla partecipazione societaria, sia esso assoluto o relativo.

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