La pensione di reversibilità senza requisiti è sostituita da un’indennità una tantum

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Non sempre è possibile accedere alla pensione di reversibilità. Ci sono dei requisiti da rispettare che, se mancanti, non permettono il diritto alla pensione, ma solo un’indennità una tantum. Anche l’indennità una tantum è concessa solo se subentrano determinate circostanze. Analizziamo quando la pensione di reversibilità senza requisiti è sostituita da un’indennità una tantum e quali requisiti sono richiesti.

Indennità una tantum ai superstiti

In effetti, l’indennità una tantum è concessa ai superstiti di un lavoratore, nel caso fosse destinatario di una prestazione pensionistica determinata esclusivamente con il sistema di calcolo contributivo. Questo succede qualora non sussista il diritto della pensione di reversibilità da parte dei superstiti.

Rientrano nel calcolo pensionistico con il sistema contributivo, gli assicurati con il primo contributo versato dopo il 1° gennaio 1996 (sistema contributivo puro).

L’indennità una tantum è concessa ai superstiti che hanno un reddito personale annuo non superiore a 5.977,79 euro circa.

Il calcolo dell’indennizzo è effettuato moltiplicando l’ammontare mensile dell’assegno sociale, in vigore alla data del decesso del lavoratore, per il numero di annualità di contribuzione accreditate nella posizione assicurativa del deceduto. L’importo dell’indennità una tantum è ripartita fra i superstiti in base agli stessi criteri adottati per la pensione di reversibilità. È possibile consultare qui tutte le informazioni.

La pensione di reversibilità senza requisiti è sostituita da un’indennità una tantum

Per ottenere l’indennità una tantum di reversibilità, gli aventi diritto devono presentare domanda all’INPS con le seguenti modalità:

a) attraverso il sito dell’INPS con le credenziali INPS o SPID;

b) tramite il contact center al numero di rete fissa 803164 o al numero di rete mobile 06 164 164;

c)tramite un patronato o intermediario abilitato ai servizi telematici.

La domanda degli aventi diritto deve essere inoltrata al massimo dopo dieci anni dalla data di decesso dell’assicurato. Trascorsi dieci anni il beneficio si prescrive e non è più possibile fare richiesta.