Quali tasse non si pagano se la casa è in ristrutturazione?

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Durante il periodo in cui un immobile è soggetto a lavori di ristrutturazione, si ci chiede se vadano pagate le imposte come IMU e TARI. Allora, è naturale chiedersi : quali tasse non si pagano se la casa è in ristrutturazione? Partiamo dalla tassa sui rifiuti, ossia dalla TARI. Il presupposto per il suo pagamento, è il possesso o la detenzione di locali suscettibili di produrre rifiuti, e non la produzione effettiva di essi. Sicché, il mancato utilizzo del servizio, in genere, non esonera dal pagamento della tassa comunale.

Tuttavia, per gli appartamenti in ristrutturazione vale l’eccezione per cui non sono soggetti a Tari. Per ottenere, l’esenzione, tuttavia, bisogna fare la dovuta comunicazione all’ufficio tributi del Comune.

In caso di immobile in ristrutturazione si paga l’IMU?

Alla domanda: “quali tasse non si pagano se la casa è in ristrutturazione”, abbiamo visto che c’è l’esonero per la TARI. Per quanto concerne l’IMU, invece, non è prevista alcuna esenzione. Più specificamente, se sono in corso lavori di ristrutturazione, l’IMU è dovuta sulla base dell’area fabbricabile. Se, invece, i lavori sono qualificabili come manutenzione ordinaria o straordinaria, essa è dovuta sulla base della rendita catastale.

La legge di Bilancio n. 160 del 2019, prevede, inoltre, che la base imponibile è costituita dal valore dell’area. Ciò, in caso di utilizzazione edificatoria dell’area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero dello stesso. Questo significa che, per tutto il periodo di ristrutturazione, l’IMU dovrà essere versata non considerando la rendita del fabbricato ma il valore venale dell’area.  Sul punto, la disciplina è fornita dall’articolo 1, comma 746, della legge su menzionata.

Sicché, per siffatte aree, il valore imponibile ai fini IMU, è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione. Oppure, va considerato a far data dall’adozione degli strumenti urbanistici, avendo riguardo: 1) alla zona territoriale di ubicazione; 2) all’indice di edificabilità; 3) alla destinazione d’uso consentita; 3) agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione; 4) ai prezzi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

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