Tra assicurazione e condomino chi paga in questo caso

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Quando in condominio c’è la polizza assicurativa attiva sono tutti più tranquilli. Si rompe un tubo dell’acqua ed i danni sono notevoli. Tra assicurazione e singolo condomino chi paga in questo caso? È evidente che la responsabilità è del singolo condomino proprietario del tubo che si è rotto.

Il problema è rilevante anche dal punto di vista della franchigia dato che non è facile capire come vada ripartita. In teoria, il soggetto coperto dalla polizza è l’intero condominio. Quindi è spontaneo pensare che la franchigia rimanda a carico del condomino stesso, che dovrà magari ripartirla secondo millesimi.

Ma i condomini saranno pronti a replicare che il responsabile del danno è solo il condomino proprietario del tubo rotto. Troveranno giusto che solo lui debba farsi carico della franchigia.

La prima cosa da fare per capire se paga l’assicurazione o il condomino è accertare la proprietà del tubo che ha provocato le infiltrazioni o l’allagamento.

Tra assicurazione e condomino chi paga in questo caso

Di solito, i tubi che corrono dentro i muri dell’appartamento, in orizzontale, sono considerati di proprietà privata. Si tratta, infatti, dei tubi che portano, per esempio, acqua sanitaria dalla caldaia al bagno di quello stesso condomino. Invece, si considerano condominiali i tubi che corrono nelle pareti verticali dall’alto al basso. Tipicamente sono gli scarichi di acqua sia nere che bianche. Oppure anche le grondaie che scaricano acqua piovana dal tetto.

Alcuni esempi

Stabilito questo principio vediamo semplici esempi. Se l’appartamento del piano di sopra provoca infiltrazioni in quello sottostante si tratterà di un danno condominiale. Infatti, il tubo era uno scarico verticale che collegava due distinti appartamenti. Interverrà allora la polizza condominiale. Essendo un danno condominiale tutti i condomini dovranno sopportare la ripartizione della franchigia.

Se invece si rompe un tubo privato, che corre orizzontalmente tra una stanza e l’altra della casa, si ritiene che sia un tubo privato. In questo caso la franchigia dovrà rimanere a carico dell’unico condomino che abbia provocato il danno, essendo proprietario del tubo.

Non si può, però, pensare di attivare la polizza condominiale se la perdita è generata da un elettrodomestico di un condomino. Se la lavatrice rotta allaga la cucina del condomino del piano di sotto la polizza condominiale non interverrà. Servirà un’apposita copertura che non sarà però di matura condominiale.

È il singolo che deve assicurarsi per le perdite derivanti dai propri elettrodomestici. Questo perché il tubo che si è rotto, in questo caso, non era un tubo a servizio dello stabile condominiale.