Esiste una prestazione economica riconosciuta ai soggetti con un’inabilità lavorativa al 100% e che hanno una situazione economica precaria. La pensione per invalidità al 100% per chi ha un’inabilità lavorativa totale e permanente, è corrisposta tra i 18 anni e i 67 anni. Questa misura è riconosciuta solo se in possesso di determinati requisiti amministrativi e sanitari.
A partire da novembre 2020 è stato riconosciuto un aumento, il cosiddetto “incremento al milione”. Perché non tutti ricevono l’aumento della pensione per invalidità? Scopriamo cosa prevede la normativa.
Invalidi civili al 100%
Se il richiedente è in possesso dei requisiti sanitari e amministrativi, per l’anno 2020 è riconosciuto un assegno pensione di 286,81 euro per tredici mensilità. Il limite di reddito da rispettare è di 16.982,49 euro.
Previsto da novembre 2020 l’aumento sulle pensioni di inabilità agli invalidi civili totali (100%); ciechi assoluti; sordi e titolari di pensione di invalidità civile. Sono inclusi anche coloro che sono titolari di pensione ex legge 222/1984.
L’aumento è variabile fino ad arrivare a un valore di circa 651,51 euro per tredici mensilità. È riconosciuto in automatico per le categorie di: invalidità civili totali (100%); ciechi assoluti; sordi e titolari di pensione di invalidità civile.
Quindi, questa categoria non deve inoltrare domanda. Inoltre, sono riconosciuti gli arretrati dal 20 luglio 2020 (entrata in vigore della norma).
Perché non tutti ricevono l’aumento della pensione per invalidità?
L’aumento, però, non è riconosciuto a tutti, bisogna avere particolari requisiti di reddito. Nello specifico, spetta a coloro che hanno un reddito personale pari a 8.469,63 euro. Per i pensionati coniugati, il reddito cumulato con quello del coniuge non deve superare i 4.447,42 euro.
Possono fare richiesta della pensione inabilità civile coloro che:
a) sono riconosciuti totalmente o permanentemente inabili;
b) hanno un reddito basso e quindi in stato di bisogno economico;
c) un’età anagrafica dai 18 ai 67 anni;
d) se cittadino straniero comunitario deve essere iscritto nell’anagrafe del Comune di residenza;
e) se cittadino extracomunitario deve essere in possesso del permesso di soggiorno da almeno un anno;
f) hanno la residenza abituale nel territorio nazionale.