Anche per l’ICI/IMU, in omaggio al principio di leale collaborazione e buona fede, l’inosservanza di un adempimento formale non impedisce di riconoscere il diritto al beneficio. Studiamo il caso.
La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 22255 del 14/10/2020, ha chiarito il corretto trattamento fiscale ai fini ICI/IMU per gli immobili fatiscenti, trattando anche il profilo del legittimo affidamento. Nel caso di specie, il contribuente aveva proposto ricorso avverso un avviso di accertamento, relativo ad Ici 2011 e la Commissione Tributaria Provinciale lo aveva accolto. La Commissione Tributaria Regionale aveva poi rigettato l’appello del Comune. Ritenevano i giudici che, avendo il contribuente dimostrato, anche con perizia e fotografie, che trattavasi di fabbricato fatiscente, l’ICI doveva essere pagata al 50%. Il Comune proponeva ricorso per cassazione, denunciando violazione dell’art. 8 Dlgs. n. 504/92, dovendo l’inagibilità essere accertata dall’Ufficio tecnico comunale, o, in alternativa, dovendo il contribuente presentare una dichiarazione sostitutiva.
La decisione
Secondo la Suprema Corte il ricorso era infondato. Evidenzia la Cassazione che, anche per l’ICI/IMU, in omaggio al principio di leale collaborazione e buona fede, l’inosservanza di un adempimento formale non impedisce di riconoscere il diritto al beneficio. Soprattutto laddove il contribuente abbia i requisiti per usufruire dello stesso e gli stessi risultino da documentazione già in possesso dell’Amministrazione. E nella specie la Commissione Tributaria Regionale aveva dato conto, con motivazione congrua e ragionevole, della circostanza che il contribuente aveva adeguatamente provato le pessime condizioni in cui versava l’immobile.
Osservazioni
In tema di ICI/IMU, in ipotesi di immobile inagibile, l’imposta va quindi ridotta al 50 per cento. Condizione indispensabile per poter usufruire della riduzione dell’imposta, è l’inagibilità e l’inabitabilità dell’immobile, intese come obiettiva inidoneità ad essere utilizzato per obsolescenza, cattiva manutenzione, o per carenze intrinseche. In particolare, per inagibilità deve intendersi il mancato rispetto dei requisiti di sicurezza statica dell’immobile, ovvero la presenza di elementi che ne rendono pericoloso o inopportuno l’utilizzo. Mentre la nozione di inabitabilità si correla alla mancanza di rispetto dei requisiti minimi igienico/sanitario. La nozione di inagibilità e inabitabilità deve quindi essere collegata al degrado fisico sopravvenuto, o ad una obsolescenza funzionale o strutturale, non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.
E, qualora dette condizioni permangano per l’intero anno, il trattamento agevolato deve estendersi a tutto tale arco temporale, nonché ai periodi successivi, ove le medesime condizioni permangano. Né vale a ritenere non idoneamente provato lo stato di inagibilità il solo fatto che il contribuente non abbia richiesto di beneficiare della riduzione. Soprattutto laddove tale condizione emerga dai documenti di diretta provenienza del Comune. In base al principio di collaborazione e buona fede, del resto, al contribuente non può essere richiesta la prova di fatti documentalmente noti all’ente impositore. Ed è comunque irrilevante, ai fini dell’assoggettamento ad ICI/IMU, la idoneità dell’immobile a produrre reddito.