Una questione molto interessante che riguarda la tassazione a livello comunale è quella relativa all’imposta sulla spazzatura. In particolare, si ci chiede: “si paga la TARI se la casa è disabitata?”. La risposta giusta, dovrebbe essere: no! Tuttavia, determinate imposte si applicano, per lo più, a prescindere dall’utilizzo effettivo delle abitazioni ma per il solo fatto di possederle. In ogni caso, è comunque un controsenso pagare per un servizio di cui non si usufruisce, cioè per una spazzatura che non si produce. In questo caso, occorre precisare che il vero problema è poterlo e saperlo dimostrare. Infarti, solo se lo si prova, si può pretendere la riduzione o l’esenzione del versamento TARI. Ebbene, vediamo quando ricorre l’una e quando ricorre l’altra ipotesi.
Ipotesi di riduzione
La tariffa TARI è calcolata per anno solare e si basa sulla superficie dei locali o delle aree. Essa va ridotta:
1) nei luoghi in cui non viene fatta la raccolta dei rifiuti per via della distanza dal punto di raccolta più vicino. In siffatta ipotesi, la tassa dovuta non può essere superiore al 40% della tariffa;
2) dove non viene eseguito il servizio di gestione dei rifiuti o nei luoghi in cui c’è un’interruzione di esso per motivi sindacali o organizzativi. In tal caso, la tassa dovuta non deve essere superiore al 20% della tariffa;
3) nei luoghi in cui viene effettuata la raccolta differenziata, ove la riduzione viene determinata dal singolo Comune. Accanto a dette ipotesi, esistono fattispecie di riduzione facoltative, che possono operare su abitazioni:
a) con un unico occupante o a disposizione per uso stagionale o ad utilizzo limitato e discontinuo;
b) oppure, occupate da chi vi ha la residenza o la dimora all’estero per più di 6 mesi;
c) locali diversi da abitazioni ed aree scoperte ad uso stagionale o non continuativo;
d) fabbricati ad uso abitativo.
Ipotesi di esenzione
A questo punto, occorre rispondere alla domanda centrale, ossia: “si paga la TARI se la casa è disabitata?”. Al riguardo, le ipotesi di esenzione sono le seguenti:
1) parti condominiali non utilizzate in esclusiva (come scale, cortile, ecc.);
2) i locali in cui, oggettivamente, non è possibile produrre dei rifiuti, come ad esempio una cantina;
3) i locali in cui, per determinate circostanze temporali, non è possibile produrre dei rifiuti. Quindi, ricorre anche l’ipotesi della casa disabitata. Sul punto, sia il Ministero dell’Economia che la Cassazione, hanno stabilito che l’immobile residenziale in cui non abita nessuno è esente dal pagamento della Tari. Esso, però, deve risultare disabitato nel periodo dell’accertamento. La sentenza della Suprema Corte di riferimento, che si è occupata della questione, è la n. 16785 del 20.