In caso di successione, ai fini del riconoscimento dell’agevolazione prima casa, le condizioni per beneficiare dell’esenzione

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In caso di successione, ai fini del riconoscimento dell’agevolazione prima casa, quali sono le condizioni per beneficiare dell’esenzione? Studiamo il caso specifico.

 La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 20132 del 24/09/2020, ha chiarito rilevanti profili in tema di agevolazione prima casa. Nella specie, il contribuente ricorreva per la cassazione della sentenza della CTR che aveva accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate nell’ambito di un contenzioso su avviso di liquidazione dell’imposta di successione. Il ricorrente riteneva infatti di avere diritto alle agevolazioni prima casa, di cui godevano i genitori sull’immobile in successione, pur non possedendo egli i requisiti richiesti per fruire dell’agevolazione.

Il giudice di appello rilevava invece che, sulla base del tenore letterale della disposizione di cui all’art. 69, L. n. 342/2000, l’interessato doveva comunque possedere tutti i requisiti indicati. E sottolineava infatti che la dichiarazione doveva essere resa dal coerede titolare dei requisiti proprio per godere dell’estensione del beneficio previsto per l’acquisto di immobile come prima casa.

Il ricorso per cassazione

Il contribuente impugnava dunque tale pronuncia, deducendo, in particolare, che la CTR aveva frainteso la portata sostanziale delle norme in questione. I giudici di appello non avevano infatti considerato che l’immobile, oggetto della dichiarazione di successione, era in comunione dei suoi genitori e da questi destinato alla loro prima casa. E tale utilizzo era stato mantenuto dal padre, suo coerede e già proprietario del restante 50%.

Osservava pertanto che, una volta chiarito che quest’ultimo aveva diritto all’agevolazione fiscale, l’Amministrazione avrebbe dovuto riconoscere il beneficio, a prescindere dalla sottoscrizione da parte del beneficiario della dichiarazione sostitutiva. Rilevava inoltre il ricorrente che l’Ufficio aveva fondato la sua contestazione su una lettura restrittiva della norma. Il beneficio doveva invece considerarsi esteso a tutti i coeredi, non ostandovi la circostanza che la dichiarazione di successione fosse stata resa da un beneficiario che aveva già fruito dell’agevolazione.

La decisione

Secondo la Suprema Corte il ricorso era infondato. Evidenziano i giudici di legittimità che il ragionamento seguito dalla CTR era esente da censure, ai sensi della L. n. 342 del 2000, art. 69, comma 4. Le dichiarazioni di cui alla nota II bis dell’art. 1 della tariffa, infatti, “sono rese dall’interessato nella dichiarazione di successione”, e quindi solo con tali modalità. Per fruire dell’agevolazione bisognava pertanto nella specie indicare il coniuge superstite fra i successori, e/o presentare dichiarazione correttiva. In mancanza di tale dichiarazione, afferma la Corte, manca infatti una diretta relazione fra il bene e il soggetto beneficiario dell’agevolazione.

E, contrariamente a quanto ritenuto dal ricorrente, ai fini del riconoscimento dell’esenzione d’imposta la situazione di fatto preesistente non era sufficiente. Il diritto all’agevolazione della casa adibita a residenza familiare comporta quindi il beneficio solo se sussistono le condizioni di legge. In conclusione, in caso di successione, ai fini del riconoscimento dell’agevolazione prima casa, le condizioni per beneficiare dell’esenzione devono essere indicate con apposita dichiarazione.

Tali condizioni devono essere invocate dal richiedente, presentando una dichiarazione, integrativa o modificativa, entro 12 mesi dall’apertura della successione. Trattasi del resto, conclude la Corte, di norma agevolativa, non essendo quindi possibile una interpretazione estensiva.