La scissione parziale asimmetrica di società: unanimità o maggioranza del consenso dei soci?

sentenza

Oggi si analizza il caso della scissione parziale asimmetrica di società e se è richiesta  unanimità o maggioranza del consenso dei soci.

Il fenomeno della scissione societaria, disciplinato dagli art. 2506 c.c., 2506 bis c.c. e 2506 ter c.c., è una forma di assegnazione dell’intero patrimonio o di parte del patrimonio di una società, a più società, preesistenti o di nuova costituzione.

Trattasi, quindi, di una forma di redistribuzione del patrimonio e delle relative azioni o quote ai soci, a monte della quale vi è un progetto imprenditoriale.

Con particolare riferimento al profilo dell’assegnazione delle quote societarie, si pone il problema delle modalità di manifestazione del consenso dei soci che, stando alla lettera del secondo comma della disposizione di cui all’art. 2506 c.c., rubricato “Forme di scissione”, è unanime.

Il principio dell’unanimità del consenso costituisce una deroga a quello maggioritario, al quale si ispira il diritto societario italiano.

Si pone, pertanto, la necessità di definire la portata applicativa di tale deroga.

Sul punto, si è espressa la giurisprudenza di merito, mediante un’interpretazione tecnica della lettera della precitata disposizione codicistica.

La scissione parziale asimmetrica di società: la sentenza

Segnatamente, con sentenza del 21.09.2020, il Tribunale di Milano ha chiarito che il principio dell’unanimità del consenso dei soci è applicabile alle sole ipotesi di scissione parziale e asimmetrica di società, disciplinate dalla lettera del secondo comma del richiamato art. 2506 c.c.

In tale ipotesi, secondo i giudici di merito, la scissione non si realizza con estinzione della società originaria (nel qual caso si avrebbe una scissione totale), bensì in via parziale.

La parzialità è manifesta nella misura in cui solo ad alcuni soci vengono assegnate azioni o quote della società originaria e non azioni o quote della o delle società beneficiarie.

L’unanimità del consenso ha la sua ratio nella necessità di evitare il rischio di una distribuzione asimmetrica di attivi e passivi latenti nella società scissa; ratio non ravvisabile nella diversa ipotesi della scissione totale, (nella quale la società originaria si estingue), non sussumibile nella disposizione di cui al precitato secondo comma dell’art. 2506 c.c.

In particolare, quest’ultima disposizione disciplina il solo fenomeno della scissione parziale asimmetrica e non anche quello della scissione totale, altrimenti definito “non proporzionale estrema”.

Da tale interpretazione, discende il postulato secondo cui: alla scissione totale non si applica il principio dell’unanimità del consenso dei soci.

Segnatamente, a tale conclusione si perviene attraverso un ragionamento di fatto e di diritto.

In ordine al primo aspetto, la logica è la seguente: Nell’ipotesi di scissione totale, la società originaria si estingue e ciascuno dei soci della società estinta diventa unico socio di ciascuna di quelle beneficiarie, con netta separazione della compagine sociale.

Pertanto, non è ravvisabile la ratio sottesa alla disposizione di cui al secondo comma dell’art. 2506 c.c., quale quella di evitare il rischio di una distribuzione asimmetrica di attivi e passivi latenti nella società scissa.

La scissione totale è, appunto, di natura non proporzionale ed “estrema”.

La sentenza citata, tuttavia, motiva la conclusione descritta con raffinatezza giuridica, richiamandosi al principio del divieto di interpretazione estensiva o analogica delle norme di diritto eccezionali e di quelle penali.

Divieto mutuato dall’art. 14 delle Preleggi al codice civile, secondo la cui lettera, appunto, le norme eccezionali e quelle penali non possono applicarsi in via estensiva o analogica, in omaggio al principio di certezza del diritto ed al favor libertatis di matrice penale.

Ebbene, stante il carattere derogatorio del principio dell’unanimità del consenso dei soci, previsto dal secondo comma di cui all’art. 2506 c.c., rispetto a quello maggioritario, cui si ispira il “nostro” diritto societario, ad esso va data un’interpretazione restrittiva e non analogica.

Per tale via, il Tribunale di Milano perviene alla conclusione della circoscrizione del principio dell’ unanimità del consenso dei soci alle sole ipotesi contemplate dalla disposizione normativa richiamata, ovvero a quelle di scissione parziale asimmetrica e non anche a quelle di scissione totale.

In relazione a queste ultime, quindi, resta applicabile il principio maggioritario, in tema di assegnazioni di quote societarie.