Quali sono le conseguenze per chi maltratta gli animali?

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Il nostro ordinamento si è sempre più sensibilizzato verso una maggiore salvaguardia degli animali. Sicchè, anche il sistema penale si è adeguato alla nuova cultura animalista, qualificando come reati, taluni comportamenti lesivi dell’integrità fisica e morale degli stessi. Quindi, vediamo in questo articolo: “quali sono le conseguenze per chi maltratta gli animali?”. Sul punto, l’art. 544 bis del codice penale, punisce l’uccisione di animali. In particolare, stabilisce che chi, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da 4 mesi a 2 anni. Inoltre, il successivo articolo 544 ter, punisce il maltrattamento di animali, con la reclusione da 3 a 18 mesi o con la multa da 5.000 a 30.000 euro.

La condotta penalmente rilevante, nella specie consiste nel cagionare una lesione ad un animale ovvero sottoporlo a sevizie, a fatiche o a lavori insopportabili. Il tutto, per crudeltà o senza necessità. La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute. Si pensi, ad esempio, al caso degli animali che vengono dopati per migliorare le loro prestazioni atletiche. Inoltre, la pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte dell’animale. Quindi, è anche prevista l’aggravante in caso di morte dell’animale.

Uccisione accidentale di animali

Sempre nell’ambito del discorso relativo a “quali sono le conseguenze per chi maltratta gli animali”, operiamo taluni chiarimenti. In particolare, a differenza che per gli esseri umani, la morte di un animale, cagionata accidentalmente, non è punita. Ad esempio, può accadere di investirne uno, mentre si è alla guida della autovettura, nel qual caso il fatto non è punito. La su indicata norma, infatti, specifica che il fatto è punito se commesso con crudeltà o senza necessità. In altri termini, con riguardo agli animali, esclusivamente l’uccisione dolosa, ossia volontaria e crudele è perseguita dalla legge. All’opposto, quella colposa ed involontaria non costituisce reato ma, semmai, può essere fonte di responsabilità civile che verrà fatta valere dall’eventuale proprietario dell’animale danneggiato.