Se c’è un solo soggetto interessato a lavori di ristrutturazione secondo la legge anche un solo condomino può usare il superbonus 110%. La norma infatti consente che «ciascun partecipante alla comunione o al condominio può realizzare a proprie spese ogni opera, anche servendosi della cosa comune nel rispetto dei limiti di cui all’articolo 1102 del Codice civile.
Quindi anche un solo condomino può usare il superbonus 110 %. Occorre però sapere che se siamo soli a sfruttare il bonus, il vantaggio in termini fiscali potrebbe essere piuttosto ridotto.
Evidenziamo subito i due limiti che il condomino in questo caso incontra:
a) non può alterare la destinazione d’uso sulle parti comuni su cui interviene;
b) non può impedire agli altri condomini di farne il medesimo uso.
Per esempio se il singolo decide di installare l’impianto fotovoltaico sul tetto condominiale non potrà occuparlo interamente. Deve infatti consentire agli altri condomini di fare il medesimo uso del tetto, se successivamente decidessero in tal senso.
Anche un solo condomino può usare il superbonus 110 %
Altri due avvertimenti importanti se voleste muovervi in questo senso.
a) dovete avere una delibera condominiale che vi autorizzi a realizzare opere private su parti comuni;
b) il vantaggio fiscale che ricaverete in termini di sgravi sarà rapportato ai vostri millesimi di proprietà.
La delibera assembleare è necessaria anche perché la normativa sul superbonus prevede che i lavori vengano commissionati dal condominio e non da un singolo proprietario. Quindi la pratica edilizia e le fatture devono essere tutte intestate al condominio. Infatti la legge prevede che il bonus 110% prevede che le singole persone fisiche possano usufruire del bonus solo se i lavori riguardano proprietà private. In questo caso, invece, stiamo parlando di lavori effettuati da un singolo su parti condominiali. Ecco che la disciplina è più articolata e non può certo escludere l’assemblea dal procedimento decisionale.