In smart working spetta il buono pasto al lavoratore?

dipendente

Sono numerose le aziende che a seguito dell’emergenza sanitaria hanno scelto il lavoro in modalità agile per i propri dipendenti. In molti casi, tale condizione lavorativa perdurerà fino ad un tempo ancora scarsamente definibile. Sulla scorta di queste nuove dinamiche, la domanda che spesso si pongono i contribuenti è la seguente: in smart working spetta il buono pasto al lavoratore? Insieme ai Tecnici di ProiezionidiBorsa vediamo quando e come è possibile conservare tale diritto.

Come funziona l’attribuzione dei buoni pasto

Quando un lavoratore riceve i buoni pasto, sta ricevendo una cifra compensativa alla mancanza del servizio mensa in azienda. Questo significa che i buoni pasto non rappresentano uno strumento accessorio. Così stabilisce il Decreto n. 122 del 7 giugno 2017. In quest’ottica, possiamo dunque dire che i lavoratori a cui si concede tale beneficio sono: i dipendenti di imprese pubbliche o private full-time o part-time; coloro che svolgono un lavoro subordinato per l’azienda in rapporto di collaborazione; gli autonomi che possono richiederli e dedurli in qualità di spesa di rappresentanza.

I lavoratori che ricevono i buoni pasto, possono ottenerli anche se non svolgono necessariamente il turno comprensivo della pausa pranzo. Questo dipende dagli accordi che si stipulano con l’azienda in quanto la concessione del buono pasto non è mai obbligatoria o automatica. Ebbene, in smart working spetta il buono pasto al lavoratore?

In smart working spetta il buono pasto al lavoratore?

Per quanto riguarda le nuove modalità di lavoro agile in cui riversano molti dipendenti, come si procede? In questo caso, purtroppo, il lavoratore commette un errore a pensare che il buono pasto, che riceveva lavorando presso l’azienda, spetti automaticamente in smart working. Sebbene chi lavora da casa deve conservare gli stessi diritti di chi lavora in azienda, il buono pasto rappresenta un beneficio aggiuntivo. Questo significa che non lo si può neanche convertire in stipendio secondo quanto indica la Legge 359/1992.

Difatti, esso non rientra tra le voci presenti in busta paga a meno che non si tratti dell’indennità di mensa che ha altra natura. Questo significa che l’azienda può autonomamente stabilire di concedere o revocare i buoni pasto a meno che non corra l’obbligo da Ccnl. In conclusione, possiamo quindi affermare che: per i lavoratori in smart working l’azienda non ha l’obbligo di concedere il buono pasto fatte salve particolari e specifiche disposizioni del Ccnl.

Approfondimento

I diritti delle donne sul posto di lavoro