Il disconoscimento della conformità fra una scrittura privata e la copia prodotta in giudizio deve essere formulato in modo chiaro e specifico. Andiamo a studiare il caso.
La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 18964 dell’11/09/2020, ha chiarito in che modo deve avvenire il disconoscimento di conformità in caso di documenti prodotti nell’ambito del giudizio tributario. Nella specie, la CTP di Roma aveva accolto il ricorso del contribuente avverso un avviso di iscrizione ipotecaria per mancato pagamento di alcune cartelle di pagamento. La CTR del Lazio aveva poi accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate riscossione e il contribuente aveva proposto ricorso per cassazione. Il ricorrente, tra le altre, lamentava, in particolare, la violazione dell’art. 2719 cod. civ., avendo egli disconosciuto la fotocopia dell’avviso di ricevimento dell’iscrizione ipotecaria.
La decisione
Secondo la Suprema Corte la censura era infondata. Evidenzia la Cassazione che il disconoscimento della conformità fra una scrittura privata e la copia prodotta in giudizio deve essere formulato in modo chiaro e specifico. In particolare, devono potersi desumersi in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia, non essendo sufficienti contestazioni generiche. La contestazione deve quindi essere chiara e circostanziata e deve indicare sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti di non conformità rispetto all’originale. Il disconoscimento della conformità di una copia all’originale, di cui all’art. 2719 c.c., non ha del resto gli stessi effetti del disconoscimento previsto dall’art. 215, comma 1, n. 2, c.p.c..
Quest’ultima norma, in mancanza di verificazione, preclude l’utilizzabilità della scrittura. Invece la contestazione effettuata ai sensi dell’art. 2719 c.c. non impedisce al giudice di accertare la conformità della copia all’originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni. Dal che consegue che la contestazione della produzione in giudizio della copia non vincola comunque il giudice al disconoscimento della copia medesima. Egli potrà infatti anche ricorrere ad altri elementi di prova, anche presuntivi, al fine di accertare la rispondenza della copia all’originale. Tanto premesso, nella specie, il disconoscimento della copia dell’avviso di ricevimento, effettuato dal contribuente, era stato del tutto generico. E dall’esame della copia fotostatica del documento non era invece ravvisabile alcun valido motivo per ritenere che la copia si differenziasse dall’originale in possesso dell’ufficio.
Osservazioni
Nel processo tributario, anche grazie al rinvio generale alle norme del codice di procedura civile, trova applicazione l’istituto del disconoscimento delle scritture private. Ne consegue che solo in presenza di formale istanza di disconoscimento della firma il giudice ha l’obbligo di accertare l’autenticità oggetto di contestazione (ad esempio quella delle sottoscrizioni). E, vista la peculiare struttura del processo tributario, sempre attivato dal contribuente, la tempestività del disconoscimento deve valutarsi con riferimento alla sua proposizione nel ricorso.
Il disconoscimento della conformità di una copia fotografica o fotostatica all’originale di una scrittura, ai sensi dell’art. 2719 c.c., come visto, però non ha gli stessi effetti probatori del disconoscimento di una scrittura privata, previsto dall’art. 215, comma 1, n. 2, cpc. E dunque le due fattispecie non dovranno essere confuse.