Con l’ordinanza n. 18493/2020 la Cassazione fornisce alcune indicazioni per l’ipotesi di multa irrogata per sorpasso contromano. La Corte precisa che, in caso di sorpasso contromano, con un’azione si commettono due violazioni. Vediamo meglio quale è stata la vicenda giudiziaria che ha condotto alla discorrenda decisione. Nella specie, il G.d.P ha respinto l’opposizione di un conducente nei confronti dell’ordinanza ingiunzione comminata per violazione dell’art. 143 comma 11 del Codice della Strada. La norma stabilisce che chiunque circola contromano è soggetto alla sanzione amministrativa che varia da un minimo di 167 fino a 666 euro. La decisione è stata confermata anche dal Tribunale adito in appello.
La decisione della Cassazione
Con l’ordinanza n. 18493/2020 la Corte di Cassazione ha quindi stabilito che in caso di sorpasso contromano, con un’azione si commettono due violazioni. Segnatamente, gli Ermellini hanno reputato provata la presenza delle linea continua di mezzeria in base al contenuto dell’ordinanza e dal rilievo fotografico prodotto dalla Prefettura. In tal modo, hanno respinto le ragioni del ricorrente relative al ritardo e irritualità della produzione della relativa prova. Per quanto riguarda poi la sanzione, la Cassazione ha rilevato come la stessa sia stata irrogata per violazione dell’art. 143 comma 2. Cioè, per occupazione contraria del senso di marcia e non già per violazione della segnaletica o per sorpasso irregolare, come contestato dal ricorrente.
Tale disposizione concorrerebbe con l’art. 146. Infatti pur potendo derivare da un’unica azione, le due violazioni restano autonome. Quindi, in questo caso, non è possibile applicare la sanzione prevista per l’infrazione più grave, che in questo caso è l’art. 143 c.d.s. (guidare contromano). Né tantomeno, il superamento della linea longitudinale non consentirebbe di contestare esclusivamente la violazione dell’art. 146, comma primo, dovendosi contestare entrambe le violazioni, appunto. In altri termini, l’andare contromano non può essere giustificato dalla manovra di sorpasso in corso, perché detta violazione non comporta necessariamente l’invasione della corsia opposta.