Oggi il nostro Team spiegherà a chi spetta l’indennità di disoccupazione.
L’indennità di disoccupazione è un emolumento che spetta a chi perde involontariamente il lavoro. Esso può essere richiesto direttamente dal lavoratore sul sito Inps. Si può fruire del medesimo per un periodo massimo di 2 anni e viene corrisposto sotto forma di assegno mensile a carico dell’INPS. Dal 2015, l’indennità di che trattasi ha preso il nome di Naspi, che sta per nuova assicurazione sociale per l’impiego. Detta nuova denominazione nasce dalla consapevolezza che la perdita involontaria del lavoro priva il lavoratore e la sua famiglia, talvolta, dell’unica fonte di sostentamento. Prima di presentare la domanda, tuttavia, occorre valutare il possesso di tutti i requisiti necessari per ottenere la disoccupazione. Infatti, non è automatico accedere al beneficio quando si perde il lavoro ma occorre essere in possesso di determinati requisiti previsti dalla legge.
A chi spetta l’indennità di disoccupazione
Anzitutto, la Naspi, infatti, spetta solo ai lavoratori che hanno perso involontariamente il lavoro e che erano stati assunti con contratto di lavoro subordinato. In questa nozione, rientrano anche:
a) i lavoratori assunti con contratto di apprendistato;
b) i dipendenti pubblici a termine;
c) i lavoratori dipendenti dello spettacolo;
d) i soci lavoratori di cooperativa. Restano, invece, esclusi dalla tutela in caso di disoccupazione involontaria:
a)i dipendenti pubblici a tempo indeterminato;
b) i lavoratori extracomunitari stagionali; –
c) i lavoratori già in possesso dei requisiti pensionistici;
d) i lavoratori che percepiscono l’assegno di inabilità al lavoro;
e) i lavoratori autonomi; – le partite Iva;
f) i collaboratori coordinati e continuativi.
Requisiti
Come anticipato, per accedere alla disoccupazione la perdita del lavoro deve essere involontaria. Ne consegue che la Naspi spetta sempre in caso di licenziamento, anche per giusta causa. All’opposto, la disoccupazione non spetta se il rapporto di lavoro cessa per effetto delle dimissioni volontarie del lavoratore o della risoluzione consensuale. Fanno eccezione a questa regola le dimissioni per giusta causa, determinate da un grave fatto posto in essere dal datore di lavoro. Fa eccezione, inoltre, la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, determinata dal rifiuto del trasferimento ad oltre 50 km dalla residenza del lavoratore.
Fa, infine, eccezione la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro innanzi all’Ispettorato territoriale, nella procedura di conciliazione prodromica al licenziamento per giustificato motivo oggettivo. Oltre ai requisiti già indicati, la concessione della Naspi è subordinata anche a due ulteriori condizioni. Innanzitutto, al momento in cui inizia lo stato di disoccupazione, il lavoratore deve aver cumulato nei 4 anni precedenti almeno 13 settimane di contribuzione previdenziale Inps. In secondo luogo, al momento in cui inizia lo stato di disoccupazione, il lavoratore deve aver cumulato nei 12 mesi precedenti, almeno 30 giornate di effettivo lavoro. Per esse si intende i giorni in cui è andato a lavorare, a prescindere dal numero di ore lavorate.
L’ulteriore requisito riguarda la disponibilità del lavoratore a partecipare attivamente alle politiche attive del lavoro. Egli, cioè, deve sottoscrivere la dichiarazione di immediata disponibilità all’impiego che viene inviata al Centro per l’Impiego. Con questa dichiarazione, si impegna a partecipare attivamente alle iniziative proposte dai servizi per l’impiego per la sua riqualificazione professionale. Egli, dunque, dovrà accettare eventuali offerte di lavoro congrue che dovessero essergli proposte.