Sgravio contributivo in alternativa alla Cassa Integrazione

economia

Il Decreto-Legge n. 104/2020 (c.d. Decreto Agosto), entrato in vigore il 15 agosto, ha introdotto una serie di interventi per sostenere il Paese e rilanciare l’economia.  Tra questi, vi sono: la proroga della Cassa Integrazione, estesa a 18 settimane totali per i periodi compresi fra il 13 luglio e il 31 dicembre 2020. Inoltre, per incentivare i datori di lavoro a uscire dalla Cassa Integrazione, il provvedimento ha introdotto anche uno sgravio contributivo  in alternativa alla Cassa Integrazione. Si tratta di un trattamento premiale rivolto a coloro che decideranno di non chiedere una nuova CIG COVID-19.

Tuttavia, a causa di un contrasto normativo, il datore di lavoro che opta per lo sgravio contributivo potrebbe rischiare di non poter più licenziare. La cosa, intesa in assoluto, potrebbe sembrare positiva. Tuttavia, si tratterebbe di una limitazione che opererebbe non solo in periodo di pandemia ma anche oltre. Detto rischio è stato provocato da un contrasto tra l’art. 3 e l’art. 14 del D.L. Agosto.

Divieto di licenziamento

Il Decreto Agosto, come anticipato, prevede un esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali per le aziende private. Sono escluse dal beneficio quelle del settore agricolo che non richiedono i trattamenti di Cassa Integrazione con causale COVID-19.  Detto esonero non include i contributi dovuti all’INAIL ed è previsto per un periodo massimo di 4 mesi. Inoltre, esso è fruibile entro il 31 dicembre 2020 in una misura massima pari al doppio delle ore di integrazione salariare già godute. Ancora, è previsto che il datore di lavoro che abbia beneficiato dell’esonero contributivo sia soggetto al divieto di licenziamenti collettivi e individuali. In caso di violazione, scatterà la revoca dell’esonero contributivo con efficacia retroattiva e l’impossibilità di presentare domanda di integrazione salariale.

Quindi, l’art. 3 del Decreto Agosto, induce a pensare che il datore di lavoro che opta per lo sgravio contributivo non potrà più licenziare. Questa è l’interpretazione che si trae da una prima lettura di essa. Ma una simile conclusione è smentita dall’art. 14, da quale si desume che il datore di lavoro, esaurita la fruizione dello sgravio, potrà tornare a licenziare. Si può dunque concludere nel senso che lo sgravio contributivo, non implicherà un divieto di licenziamento sine die, da parte del datore di lavoro che vi opti. Quindi, sgravio contributivo in alternativa alla Cassa Integrazione, non significa divieto di licenziamento come, prima facie, è potuto sembrare.