La garanzia per prodotti difettosi. C’è anche se il prodotto è rigenerato?

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Tutti sappiamo che ogni prodotto acquistato è assistito da garanzia per 24 mesi, 2 anni. Lo stabilisce il Codice del Consumo. Viene comunemente chiamata “garanzia di conformità” e costringe il venditore alla riparazione o sostituzione del prodotto difettoso. La garanzia per prodotti difettosi. C’è anche se il prodotto è rigenerato?

Le normative dell’Unione Europea assicurano parità di diritti e medesima garanzia per gli acquisti on line ed in negozio. L’obiettivo è ovviamente assicurare un elevato livello di protezione per tutti i consumatori, indipendentemente dalle modalità di acquisto.

Oggi è frequente l’acquisto di prodotti digitali “rigenerati”, anche su siti internet dediti esclusivamente a questo tipo di commercio.

La garanzia per prodotti difettosi. C’è anche se il prodotto è rigenerato?

Sicuramente si. Anche i prodotti di seconda scelta, che il venditore abbia ritirato da altro cliente e rigenerato, sono assistiti da garanzia. Sono tollerati solo piccoli difetti estetici, dovuti al fatto che il prodotto non è nuovo. Oppure dovranno essere tollerati dal cliente i difetti che erano noti e visibili al momento dell’acquisto.

Un suggerimento pratico in caso di acquisto di prodotto rigenerato

Attenzione, però, ad un elemento. In caso di prodotti rigenerati è possibile che la sostituzione non sia possibile, per il ridotto numero di prodotti identici a disposizione del venditore. Può darsi che la riparazione sia la sola opzione concretamente percorribile.

Se poi la riparazione non è possibile o appare economicamente sconveniente il cliente potrà, in seconda battuta, esercitare gli altri suoi diritti. Quello alla riduzione del prezzo o alla risoluzione del contratto con rimborso del denaro speso. La scelta spetta al consumatore.

La garanzia e l’onere della prova circa il malfunzionamento

La garanzia per prodotti difettosi c’è anche se il prodotto è rigenerato ed anche se l’acquisto è avvenuto on line.

Non solo, è stata anche stabilita un’importante novità in materia di onere della prova. Oggi la prova da fornire è più favorevole al consumatore.

La normativa stabilisce che per tutta la durata delle garanzia il consumatore possa esercitare il suo diritto, senza dover dimostrare che il difetto del bene esisteva già al momento dell’acquisto.

Semmai toccherà al venditore dimostrare che il difetto non esisteva al momento della consegna. Se il guasto è derivato da responsabilità del consumatore, infatti, la garanzia non opererà. Inoltre se l’oggetto è difettoso l’acquirente può scegliere tra riparazione o sostituzione, entrambe in modo del tutto gratuito.

Se la riparazione non ha buon esito, oppure se richiede troppo tempo, il consumatore potrà chiedere una riduzione del prezzo o addirittura la risoluzione del contratto ottenendo indietro il denaro.

La durata della garanzia

La durata di due anni è il termine minimo per la garanzia. Gli Stati membri dell’Unione Europea possono anche stabilire periodi più lunghi, prevedendolo nelle leggi nazionali.