La novità del superbonus al 110%: esso spetterà anche ai familiari ed ai conviventi 

agenzia delle entrate

L’Agenzia delle Entrate, ha introdotto alcuni chiarimenti in merito ai beneficiari del superbonus al 110%. Quindi, tra i destinatari si contano gli imprenditori e gli autonomi sulle unità immobiliari per i lavori sulle parti comuni dei condomini. Ma la novità del superbonus al 110% è che esso spetterà anche ai familiari ed ai conviventi del proprietario o detentore di una casa. Ciò, ovviamente, qualora essi sostengano la spesa degli interventi. Sarà, inoltre, possibile includere nelle spese coperte dal beneficio, i costi per i materiali, la progettazione e le spese professionali connesse.

Si pensi, ad esempio a perizie e sopralluoghi, spese preliminari di progettazione e ispezione. E’ stato, poi, approvato, col provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, il modello di comunicazione. Esso consentirà di avvalersi dell’opzione per cedere un credito di imposta o per fruire dello sconto sul corrispettivo. Detta opportunità sarà fruibile a partire dal 15 ottobre.

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Altri destinatari

Altra novità del superbonus al 110% riguarda la sua estensione a persone che svolgono attività di impresa o arti e professioni. Esso spetta, per i lavori sulle parti comuni degli edifici deliberate dai condomini. Se invece i lavori riguardano singole unità immobiliari, esso è riconosciuto limitatamente agli immobili che afferiscono alla vita privata dei contribuenti. La comunicazione per avvalersi dello sconto o della cessione può essere inviata all’Agenzia delle Entrate a partire dal 15 ottobre 2020. Il tutto, utilizzando il modello approvato dal provvedimento dell’AdE, entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui si sostiene la spesa.

La comunicazione può essere inviata solo per via telematica, anche avvalendosi di intermediari, dal beneficiario della detrazione o dall’amministratore di condominio. Il credito d’imposta è fruito a decorrere dal giorno 10 del mese successivo alla corretta ricezione della comunicazione. In ogni caso, non prima del 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui sono sostenute le spese.

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