In questo articolo scopriremo la posizione dell’Agenzia delle Entrate in merito alle modalità di pagamento tracciabili e alle sanzioni previste dalle attuali norme. La redazione di ProiezionidiBorsa ha recentemente approfondito le limitazioni all’uso del contante imposte dalla Legge di Bilancio. Cercheremo di capire quali sono le modalità di pagamento alternative al contante ritenute valide dall’Agenzia delle Entrate. E scopriremo che, con una recentissima circolare, l’AdE ha posto il veto su una nuova proposta in materia. E’ un argomento importantissimo poiché le sanzioni previste possono essere molto salate. Una vera e propria bomba dell’Agenzia delle Entrate su alcuni pagamenti elettronici: ecco quali saranno a rischio.
I chiarimenti sui mezzi di pagamento tracciabili
Con la risposta all’interpello numero 247 del 5 agosto 2020, l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti sugli strumenti di pagamento. In particolare, la risposta ha definito quali modalità di pagamento danno diritto alle detrazioni IRPEF e quali no. L’Agenzia ha poi analizzato un caso concreto, da cui è emerso anche il rischio che alcuni strumenti non rispettino le indicazioni della Legge di Bilancio. Con il rischio concreto di sanzioni. L’Agenzia delle Entrate ha ribadito l’articolo 23 del D.Lgs. 241/97 che indica come strumenti di pagamento tracciabili carte bancarie e postali, assegni e bonifici. Anche le moderne app di pagamento rispettano la tracciabilità dei flussi di danaro e consentono l’identificazione dei soggetti coinvolti. Tutti questi strumenti consentono quindi di movimentare denaro senza limitazioni e danno accesso alle detrazioni IRPEF previste dalla normativa.
Bomba dell’Agenzia delle entrate su alcuni pagamenti elettronici: ecco quali
L’interpello 247 ha posto all’Agenzia un caso concreto di grande attualità. Una società ha sviluppato un software per la gestione dei pagamenti presso strutture sanitarie da parte di soggetti privi di altri strumenti di pagamento. Questo software è in grado di censire i dati del cliente, di ricevere contanti ed effettuare poi un bonifico alla struttura sanitaria di riferimento. La risposta ha dapprima chiarito che le spese sostenute per il pagamento di medicinali e prestazioni mediche sono detraibili indipendentemente dal metodo di pagamento. L’Agenzia precisa che il software descritto non rispetta il D.Lgs 241/97 perché è necessaria una tracciabilità ininterrotta dei flussi finanziari. Quindi, tutti i sistemi di pagamento simili non avranno diritto alle detrazioni IRPEF. Il rischio sarà anche quello di incorrere nelle sanzioni previste dalla Legge di Bilancio 2020.