Gli autovelox sono soggetti all’obbligo della taratura, cioè devono essere revisionati annualmente e di questo controllo dev’esserci indicazione nel verbale, altrimenti è illegittimo. Per il T-red, il macchinario che viene apposto ai semafori, quando non risulta regolarmente tarato, valgono, invece, diverse considerazioni. Quindi, in caso di mancata taratura dell’autovelox o altri rilevatori di velocità, la contravvenzione è nulla. Diverso discorso vale per i T-red.
T-red
Un’ordinanza della Cassazione si è espressa proprio sull’obbligo di menzionare nel verbale i controlli preventivi che devono essere eseguiti sugli apparecchi elettronici. Si tratta della n.16064 del 28.07.20, che ha affrontato la questione particolare dei T-red, osservando che per essi non esiste un obbligo di revisione periodica. Quest’ultimo, infatti, non è previsto né dal Codice della strada né dal suo regolamento attuativo. A sancire l’obbligo di taratura per gli autovelox è stata la Corte costituzionale, con sentenza n. 133/2015.
Essa ha ribadito sussistere un obbligo a carico degli enti pubblici di effettuazione della revisione periodica degli autovelox, con conseguente annotazione sul verbale della multa. Tale obbligo, però, sussisterebbe solo per le apparecchiature di rilevazione della velocità in genere, quindi oltre che per gli autovelox anche per i tutor e telelaser, ma non si applica ai T-red. Ciò in quanto questi eseguono un altro tipo di rilevazione. Pertanto, se si riceve una multa presa al semaforo, non può essere sollevata la motivazione di mancata taratura ma occorre individuare altri cavilli.
La contestazione immediata per i diversi dispositivi elettronici
Abbiamo visto che in caso di mancata taratura dell’autovelox o simili, la contravvenzione è nulla. Ciò in base ad una costante giurisprudenza della Corte di Cassazione. Diverso discorso vale per i T-red. Detta differenza opera anche per l’aspetto riguardante la segnalazione preventiva. Infatti, la regola è che per la contravvenzione con autovelox deve esserci una segnalazione preventiva dell’apposizione del dispositivo elettronico. Per i t-red neppure questa argomentazione vale, cioè nè l’obbligo della taratura né tantomeno quello di segnalazione preventiva. Vale, però, quello della necessità di contestazione immediata della contravvenzione, che opera come regola.
L’assenza di essa deve essere adeguatamente motivata dall’autorità. In altri termini, nel verbale che viene notificato dev’essere indicato il motivo per il quale non si è potuto procedere a contestazione immediata. Diversamente, la multa non è valida e questo può essere un buon motivo di impugnazione, anche per i T-red.