Novità sugli assegni familiari

Inps

L’INPS ha reso note talune istruzioni sulle nuove modalità di esposizione del conguaglio relativo agli assegni per il nucleo familiare. Si tratta di istruzioni, rivolte ai datori di lavoro, da applicarsi a partire dal periodo luglio 2020. Le novità sugli assegni familiari sono state introdotte con il messaggio 2765 del 14 luglio 2020 .

Cosa cambia

Le novità sugli assegni familiari riguardano, come anticipato, le modalità di esposizione nelle denunce contributive dei dati sugli assegni per il nucleo familiare. In particolare, dovranno essere seguite nuove modalità di conguaglio degli assegni, sia correnti che arretrati, anticipati dai datori di lavoro ai propri dipendenti. Quindi, dal mese di luglio, entra in vigore la nuova modalità di compilazione Uniemens per il conguaglio degli assegni di che trattasi, anticipati dalle aziende. L’Istituto evidenzia che il controllo puntuale della congruità dei conguagli effettuati,riguarderà anche gli assegni arretrati. Le novità riguardano la compilazione dell’elemento che avrà valenza contributiva, sarà obbligatoria e costituirà l’unica modalità di conguaglio. Ne consegue che non dovrà più essere compilata la sezione ANF.

Compilazione delle denunce

Per quanto attiene alle denunce riferite a competenze di giugno 2020, resteranno in vigore le precedenti modalità di esposizione dei conguagli. Quindi per detto periodo, le aziende dovranno continuare a trasmettere flussi di regolarizzazione per arretrati di importo superiore a 3.000 euro. Per quanto riguarda la compilazione della sezione, essa dovrà avvenire come segue. In particolare, nell’elemento dovrà essere inserito uno dei seguenti valori: 0035 – ANF assegni correnti; L036 – Recupero assegni nucleo familiare arretrati; H301 – Assegni nucleo familiare ai lavoratori assistiti per Tbc; F110 – Restituzione Assegni nucleo famil. Indebiti; F101 – Restituzione Assegni nucleo familiare. Inoltre, nell’elemento andrà indicato il Codice Fiscale del richiedente la prestazione, che non necessariamente coincide con quello del lavoratore. Ancora, nell’elemento dovrà essere inserito il periodo a cui si riferisce il conguaglio dell’assegno, nonchè l’importo del conguaglio.