Il regime forfettario si applicherà, per il 2020, a coloro che, nell’anno precedente, hanno conseguito ricavi o compensi non superiori a 65mila euro. In generale, questo è il requisito di base. Quindi, il vecchio regime forfettario non ha subito alcun cambiamento, nonostante si attendessero diverse novità. Ciò significa che anche quest’anno il regime di tassazione agevolata per eccellenza, si applicherà a coloro che sono in possesso dei requisiti già previsti.
Esso prevede una tassazione pari al 15% per i titolari di Partita Iva il cui fatturato sia inferiore o pari a 65mila euro. Inoltre, è prevista un’aliquota inferiore, pari addirittura al 5%, per i primi cinque anni di attività, se: – l’interessato non ha esercitato, nei 3 anni precedenti, attività artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare. – l’attività che si intraprende non è una semplice prosecuzione di altra svolta in precedenza come lavoratore dipendente autonomo. – viene proseguita un’attività svolta in precedenza da altro soggetto ma l’ammontare dei relativi ricavi e compensi realizzati nel periodo d’imposta precedente non supera il limite che consente l’accesso al regime.
Chi può accedere al regime forfettario
In particolare, possono beneficiare del regime forfettario, coloro che, nell’anno precedente: – hanno conseguito ricavi o percepito compensi per un importo non superiore a 65mila euro; – non partecipano in società di persone, associazioni o imprese familiari; – non controllano srl o associazioni in partecipazione che esercitano attività che sono connesse, direttamente o indirettamente, a quelle svolte; – hanno sostenuto spese per lavoro accessorio, lavoro dipendente e compensi a collaboratori per un importo complessivo non superiore a 20mila euro lordi.
Chi non può accedere
Non possono accedere al regime forfettario coloro che partecipano a società di persone, associazioni o imprese familiari. Né vi possono accedere coloro che controllano s.r.l. o associazioni in partecipazione che esercitano attività connesse a quelle svolte con Partita Iva. Infine, è precluso siffatto regime per coloro che sostengono spese per lavoro accessorio o dipendente e per compensi a collaboratori superiori ai 20 mila euro lordi.
Esclusioni
Quindi, si è detto che in sostanza il regime forfettario 2020 non ha subito alcun cambiamento rispetto al 2019. Tuttavia, i predetti requisiti non bastano per talune categorie di soggetti. In particolare, per coloro che, nel 2019, hanno percepito redditi di lavoro dipendente e/o assimilati per più di 30mila euro. Essi, quindi, non possono accedere al regime forfettario, a meno che il relativo rapporto lavorativo non sia cessato. La disciplina di siffatto regime fiscale è caratterizzata, inoltre, da ulteriori esclusioni. Si pensi a quelle dirette a coloro che effettuano operazioni di cessione di fabbricati o loro porzioni, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi.