Come effettuare un pignoramento all’estero

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Il recupero forzoso di un credito per beni che si trovano in Italia è una procedura caratterizzata da molte variabili. Infatti, si tratta di un procedimento dall’esito incerto in quanto non sempre il creditore riesce a recuperare il dovuto. Ciò sia perché talvolta il bene pignorato non è sufficiente a soddisfare il credito, sia perché, a volte, il debitore si spoglia di tutti i suoi averi. La procedura diventa ancora più complessa se i beni da pignorare si trovano all’estero. Il pignoramento all’estero è comunque consentito dal nostro codice civile. Vediamo, però, quali sono le caratteristiche di questo tipo di procedura e come si fa ad eseguire una sentenza all’estero.

Come si esegue una sentenza all’estero

Per poter effettuare un pignoramento all’estero, è necessario che le autorità giudiziarie del Paese in cui si trovano i beni, riconoscano il titolo esecutivo italiano. Si ricordi che l’Italia è parte della Convenzione di Bruxelles del 1968 sulla competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale. Essa stabilisce che le decisioni pronunciate da un organo giurisdizionale di uno degli Stati contraenti sono riconosciute negli altri Stati. E ciò, senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento a tal fine.

Inoltre, se tali decisioni sono esecutive nel Paese in cui sono state emesse, sono eseguite in un altro Stato contraente dopo essere state ivi dichiarate esecutive. Ciò avviene su istanza della parte interessata. In altri termini, il creditore per potere eseguire un pignoramento all’estero, deve prima chiedere l’esecutività del titolo nel Paese dove si trova il debitore. Queste norme valgono, però, solo tra i Paesi aderenti alla Convenzione di Bruxelles, che sono gli stessi Stati membri dell’Unione Europea. Tra stati diversi, invece, occorre verificare, caso per caso, se esistono le possibilità di vedere riconosciuto ed eseguito all’estero un titolo esecutivo italiano.

Notifica all’estero

Per comprendere come effettuare un pignoramento all’estero, è necessario sapere anche quale sia la procedura di notifica. Se  il debitore ha trasferito la propria residenza all’estero, all’interno dell’Ue ma il bene da pignorare si trova in Italia, occorre notificargli l’ingiunzione di pagamento. A uopo, la notifica avverrà seguendo le apposite modalità previste nei diversi Paesi dell’UE. In proposito, va detto che il Regolamento europeo ha molto semplificato la notifica degli atti giudiziari ed extragiudiziali.

Bene da pignorare collocato all’estero

Poniamo il caso in cui il debitore abbia trasferito la propria residenza all’estero e il bene da pignorare si trova anch’esso all’estero. In tal caso occorre procedere attivando, come anticipato, un procedimento europeo di ingiunzione di pagamento. Il procedimento si applica in materia civile e commerciale per le controversie transfrontaliere. Esso deve avere ad oggetto crediti liquidi, cioè determinati nel loro ammontare ed esigibili ovvero non sottoposti a condizione o a termine iniziale. Invece, non si applica: – nelle materie fiscali, doganali, amministrative;

a)per i regimi matrimoniali;

b)per i fallimenti, concordati e altre procedure analoghe; –

c)per la previdenza sociale;

d)per i crediti derivanti da obbligazioni non contrattuali;

e)per i crediti che riguardano debiti liquidi risultanti dalla comproprietà di un bene.

Procedimento europeo di ingiunzione di pagamento

Il procedimento europeo di ingiunzione prende avvio con la richiesta di emissione del decreto ingiuntivo europeo. La domanda deve essere rivolta al giudice competente dello Stato membro dell’UE nel quale il debitore si trova. Se il giudice ritiene la domanda attendibile, emette il decreto ingiuntivo europeo, che viene notificato al debitore presso la sua residenza all’estero. Trascorsi i 30 previsti per l’opposizione e senza che sia intervenuto il pagamento della somma dovuta, è possibile attivare la procedura di pignoramento. Essa verrà regolata dalle norme di esecuzione dello Stato membro nel quale vive il debitore. Il ricorso al procedimento europeo di ingiunzione di pagamento richiede necessariamente l’ausilio di uno studio legale straniero. E’ necessario, inoltre, considerare che i tempi della procedura sono molto lunghi e i costi assai elevati. Pertanto, vale la pena ricorrervi solo se la somma da recuperare è ingente.