Come si può contestare quanto riportato in un verbale?
Secondo la Corte di Cassazione, se il verbale attesta la presegnalazione dell’autovelox, sarà necessaria la querela di falso per contestare la veridicità di tale affermazione. Ciò in quanto tutto quanto riportato in un verbale redatto dalla pubblica autorità, può essere contestato solo con querela di falso. Quindi, se è attestata la presenza del segnale di preavviso del controllo elettronico della velocità, si potrà contestarne la veridicità solo mediante querela di falso. Ciò in quanto la menzione nel verbale costituisce attestazione di un dato rilevato dagli accertatori senza margini di apprezzamento, né diversamente valutabile nella sua oggettività. E’ quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, nell’ordinanza n. 11792/2020, con cui è stato rigettato il ricorso di un conducente. Quest’ultimo era stato multato per aver superato i limiti di velocità previsti dall’art. 142, comma 9, del Codice della Strada.
Come si può contestare quanto riportato in un verbale. La vicenda processuale
Nella fattispecie oggetto di causa, il conducente riteneva che nel verbale non fossero specificate le modalità di presegnalazione dell’apparecchiatura elettronica. Con essa, era stato rilevato il superamento dei limiti di velocità da cui era scaturita la comminazione del verbale. Queste generiche contestazioni, tuttavia, sono state reputate dai giudici inidonee a scalfire la valenza probatoria privilegiata del verbale ex art. 2700 del codice civile. Il verbale, nella parte in cui gli agenti accertatori avevano dato atto della presenza di un’adeguata presegnalazione della postazione di controllo, viene ritenuto munito di pubblica fede. Pertanto, la veridicità di quanto in esso dichiarato può essere scalfita solo con querela di falso.
Infatti, è principio consolidato che il verbale di accertamento dell’infrazione faccia piena prova, fino a querela di falso, dei fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante. Si tratta dei fatti avvenuti in sua presenza e delle attività svolte dagli organi accertatori, nonché della provenienza del documento e delle dichiarazioni delle parti. La fede privilegiata, però, non si estende agli apprezzamenti e alle valutazioni, né ai fatti di cui i pubblici ufficiali abbia avuto notizia da terzi. Né si estende ai fatti dedotti in base a presunzioni o considerazioni di carattere logico. Ne consegue è certamente necessaria la querela di falso per contestare la presenza del segnale attestata dal verbale. Tuttavia, essa non lo è anche per sindacare l’adeguatezza o la legittimità della stessa presegnalazione.