Quali sono le spese rimborsabili al condomino da parte del condominio?

vuoi ristrutturare esterni e balconi

Quali sono le spese rimborsabili al condomino da parte del condominio?

Ci sono 2 ipotesi nelle quali si ci chiede se il condominio debba rimborsare al condomino/proprietario le spese da questi anticipate. La prima è quella in cui il condomino, stante l’inerzia dell’amministratore, si sostituisce allo stesso, sostenendo una spesa nell’interesse proprio o di tutti. Si pensi al caso della lampadina fulminata, del gradino rotto, del cambio della serratura della porta condominiale a causa della chiave spezzata ecc. La seconda ipotesi è quella di un inquilino in affitto che non provveda alla corresponsione delle spese condominiali, obbligando a ciò il proprietario dell’appartamento. Quest’ultimo adempierà per evitare un decreto ingiuntivo ai suoi danni da parte dell’amministratore.

Quali sono le spese rimborsabili al condomino da parte del condominio?

L’art. 1134 c.c. regola l’ipotesi della cosiddetta «gestione di iniziativa individuale». Esso stabilisce che il condomino che ha assunto la gestione delle parti comuni senza autorizzazione dell’amministratore o dell’assemblea non ha diritto al rimborso, salvo che si tratti di spesa urgente. Quindi, sulla scorta di quanto stabilisce la norma, solo l’intervento “impellente” autorizza la pretesa del condomino al rimborso delle spese sostenute. Lo scopo è quello di evitare che la gestione del condominio possa essere rimessa alla mera iniziativa individuale, che quindi è relegata ad eccezione. Inoltre, sarà il condomino che ha anticipato la spesa a dover chiedere il rimborso e a dimostrare l’urgenza dell’intervento.

Non basta, pertanto, la semplice prova dell’utilità, necessità o vantaggiosità dell’esborso per tutti i condomini. Infatti, anche in tali casi, è necessario il preventivo consenso dell’assemblea. All’opposto, per ottenere il rimborso bisogna dimostrare che sia impossibile attendere l’intervento assembleare o l’autorizzazione dell’amministratore. Detto ciò, per la prima ipotesi in precedenza descritta, passiamo alla seconda. In proposito, è bene precisare che il condominio non è tenuto a rimborsare al condomino/proprietario le spese che questi abbia pagato al posto del suo inquilino. Ciò in quanto, il contratto di locazione vincola solo le parti che lo sottoscrivono, con la conseguenza che esso non è opponibile al condominio. Infatti, quest’ultimo, se il conduttore non paga, avrà tutto il diritto di pretendere il pagamento degli oneri condominiali dal proprietario. A questi rimane soltanto la chance di sfrattare l’inquilino moroso che non ottempera al contratto di locazione.