Se il coniuge separato versa in difficoltà e non paga il mantenimento si può ricorrere al Fondo di solidarietà. Vediamo qual è l’iter da seguire.
Il Fondo di solidarietà, oggi, può essere una soluzione per quei genitori separati, in oggettive difficoltà economiche!
Può rappresentare quell’intervento del Governo o del legislatore che ci si aspettava a fronte dell’emergenza che letteralmente ha travolto molte famiglie.
E’ stato istituito “in via sperimentale” nel 2016 (per effetto della legge di stabilità).
E’ stato finanziato per il 2016 con una dotazione di 250 mila euro e per il 2017 di 500 mila.
Purtroppo dal 2018, il Fondo non è stato più rifinanziato ed il 46% dei padri separati è in una situazione di povertà e molte famiglie vivono solo grazie al mantenimento versato dall’ex coniuge.
Che lo Stato rifinanzi subito il fondo!!! Perché i dati sono allarmanti.
Se il coniuge separato versa in difficoltà e non paga il mantenimento si può ricorrere al Fondo di solidarietà. Cosa e come fare?
Si dia la possibilità al coniuge separato che non ha ricevuto l’assegno di mantenimento, in stato di bisogno e non in grado di provvedere al mantenimento proprio e dei figli minori (art. 156 del c.c.) di rivolgere un’istanza al Tribunale per chiedere l’anticipazione dell’assegno di mantenimento.
Per cui lo Stato anticiperebbe attraverso il Fondo di solidarietà, in tutto o in parte, il mantenimento non versato dal coniuge, nei limiti dell’assegno.
La procedura per accedere al Fondo è piuttosto semplice.
La domanda è disponibile sul sito del Ministero della Giustizia, nella apposita sezione dedicata al Fondo di solidarietà a tutela del coniuge in stato di bisogno.
Una volta presentata al Tribunale competente, ossia quello in cui il coniuge richiedente ha la residenza, Il Presidente del Tribunale o un giudice da lui delegato, entro 30 giorni dalla domanda di anticipo dell’assegno di mantenimento non pagato può:
1)respingere la richiesta, con un provvedimento non impugnabile;
2)accogliere la domanda.
Quando la domanda è accolta, il Tribunale trasmette il provvedimento al Ministero della Giustizia che provvederà ad erogare gli importi spettanti.
Il Fondo liquiderà le istanze accolte nei limiti delle risorse finanziarie in dotazione al Fondo.
Una volta corrisposte le somme al coniuge bisognoso, lo Stato, si rivarrà sul coniuge moroso.
Peccato che, oggi, il Fondo non abbia risorse per aiutare le famiglie in difficoltà.
A chi spetta
Può accedere al Fondo esclusivamente il coniuge separato in stato di bisogno che:
-sia convivente con i figli minori o maggiorenni portatori di handicap grave;
–non abbia ricevuto l’assegno periodico a titolo di mantenimento per inadempienza del coniuge che vi era tenuto;
-abbia il proprio valore dell’indicatore ISEE o dell’ISEE corrente in corso di validità inferiore o uguale a euro 3.000,00;
-abbia infruttuosamente esperito le procedure di recupero del credito nei confronti del coniuge inadempiente.
(Sono esclusi i coniugi separati senza figli o con figli maggiorenni, i coniugi divorziati o ex conviventi).
Per stato di bisogno si intende la mancanza o insufficienza di mezzi atti ad assolvere le necessità primarie della vita legate non solo a quelle alimenti.