Accanto al lieto evento della nascita o dell’arrivo di un bambino in casa, lo Stato mette a disposizione anche un bonus di 800 euro per le mamme. Esso viene corrisposto dall’Inps in un’unica soluzione in caso di nascita, adozione o l’affidamento preadottivo di un minore. Il premio viene erogato su domanda della madre, a partire dal compimento del settimo mese di gravidanza. In particolare, esso spetta alle donne in gravidanza o alle madri per uno dei seguenti eventi: – compimento del settimo mese di gravidanza; parto, anche se antecedente all’inizio dell’ottavo mese di gravidanza; adozione nazionale o internazionale del minore, disposta con sentenza divenuta definitiva; affidamento preadottivo nazionale disposto con ordinanza o affidamento preadottivo internazionale. Il beneficio può essere richiesto anche dopo il parto, ma non oltre un anno dalla nascita del bambino.
Come presentare la domanda
La domanda per l’ottenimento del bonus mamma va presentata: 1) in via telematica, accedendo al sito web dell’Inps tramite credenziali; 2) contattando il contact center integrato Inps (al numero verde 803.164 o al numero 06.164.164 a pagamento per chi chiama dal cellulare); 3) rivolgendosi al patronato; 4) tramite l’app mobile “Premio Nascita“, che consente agli utenti di presentare o di consultare la domanda di premio alla nascita tramite cellulari e tablet. Questo servizio è, però, riservato a coloro che abbiano compiuto il 7° mese di gravidanza o che abbiano partorito. Negli altri casi, valgono le prime tre modalità di presentazione della domanda.
Bonus mamma: i documenti necessari
Se la domanda è presentata dopo il compimento del settimo mese di gravidanza, per accertare lo stato di gravidanza, la madre deve allegare i seguenti documenti: – certificato di gravidanza in originale o, se consentito, in copia autentica. In alternativa, può indicare il numero del protocollo telematico del certificato rilasciato dal medico del Servizio sanitario nazionale o dal medico convenzionato Asl. Può anche indicare che il certificato è stato già trasmesso all’Inps, se presentato in occasione una domanda, per un’altra prestazione spettante per la medesima gravidanza; – se non è lavoratrice, può indicare il numero di 15 cifre di una prescrizione medica emessa da un medico del SSN o convenzionato. Il tutto, con annesso codice di esenzione.
Hanno diritto al bonus anche le madri che, dopo aver maturato i sette mesi necessari, hanno subìto un’interruzione di gravidanza. In questo caso, la domanda deve essere corredata dalla documentazione che provi l’evento. Se invece l’istanza è presentata successivamente alla nascita, all’affido o all’adozione del minore, occorre che la richiedente autocertifichi il codice fiscale del bambino. In caso di parto gemellare, è richiesta l’indicazione di tutti i nati in quanto la prestazione è riconosciuta per ciascun figlio.
Approfondimento