Se l’ex coniuge non paga, lo Stato anticipa i soldi del mantenimento? Cosa dice la legge

assegno di mantenimento

Se l’ex coniuge non paga, lo Stato anticipa i soldi del mantenimento? Cosa dice la legge

Sono molte le famiglie in Italia che hanno difficoltà a far quadrare i conti economici ed arrivare a fine mese e, oggi, le difficoltà sono aumentate.

L’emergenza epidemiologica ha avuto e sta avendo importanti ripercussioni anche nei confronti dei genitori separati e, soprattutto, per quei genitori onerati dall’assegno di mantenimento.

Se l’ex coniuge non paga, lo Stato anticipa i soldi del mantenimento? Cosa dice la legge

Il Fondo di solidarietà cos’è

Per effetto della Legge di Stabilità, dal 1°gennaio 2016, è stato istituito “in via sperimentale” il cd. Fondo di solidarietà a tutela del coniuge separato in stato di bisogno.

Per il 2016 la dotazione stanziata è stata di 250 mila euro, per il 2017 di 500 mila.

Purtroppo dal 2018, il Fondo non è stato più rifinanziato!

Perché il Governo, a fronte delle evidenti difficoltà economiche delle famiglie, non ha previsto anche il rifinanziamento del Fondo di solidarietà nel nostro Paese?

Oltre il 46% dei padri separati è in una situazione di povertà e molte famiglie vivono solo grazie al mantenimento versato dall’ex coniuge.

Dovrebbero essere, pertanto, auspicabili immediati provvedimenti a tutela della famiglia e tra questi anche il rifinanziamento del Fondo di solidarietà.

Come funziona il Fondo di solidarietà a tutela del coniuge separato in stato di bisogno

Il coniuge in stato di bisogno che non è in grado di provvedere al mantenimento proprio e dei figli minori, qualora non abbia ricevuto l’assegno di mantenimento determinato ai sensi dell’art. 156 del cod.civ. può rivolgere istanza per l’anticipazione dell’assegno.

A chi spetta

Può accedere al Fondo esclusivamente il coniuge separato in stato di bisogno che:

-sia convivente con i figli minori o maggiorenni portatori di handicap grave

non abbia ricevuto l’assegno periodico a titolo di mantenimento per inadempienza del coniuge che vi era tenuto

-abbia il proprio valore dell’indicatore ISEE o dell’ISEE corrente in corso di validità inferiore o uguale a euro 3.000,00

-abbia infruttuosamente esperito le procedure di recupero del credito nei confronti del coniuge inadempiente

(Sono esclusi i coniugi separati senza figli o con figli maggiorenni, i coniugi divorziati o ex conviventi)

Per stato di bisogno si intende la mancanza o insufficienza di mezzi atti ad assolvere le necessità primarie della vita legate non solo a quelle alimenti.

Come funziona il Fondo di solidarietà

Lo Stato in presenza dei requisiti stabili dalla legge e dei fondi, attraverso il Fondo di solidarietà, anticiperà in tutto o in parte, il mantenimento non versato dal coniuge mei limiti dell’assegno.

L’istanza di accesso al Fondo è predisposta dal Ministero della Giustizia, è disponibile sul sito del Ministero nella apposita sezione dedicata al Fondo di solidarietà a tutela del coniuge in stato di bisogno.

Il Presidente del Tribunale o un giudice da lui delegato, ritenuti sussistenti i presupposti, entro 30 giorni dalla domanda di anticipo delle somme per l’assegno di mantenimento non pagato può:

1)respingere la richiesta con un provvedimento non impugnabile,

2)accogliere la domanda.

Quando la domanda è accolta, il Tribunale trasmette il provvedimento al Ministero della Giustizia che provvederà ad erogare gli importi spettanti.

Il Fondo provvederà alla liquidazione delle istanze accolte nei limiti delle risorse finanziarie in dotazione al Fondo.

Una volta corrisposte le somme al coniuge bisognoso, lo Stato, si rivarrà sul coniuge moroso.

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