Abbiamo già esaminato come talora gli accertamenti delle forze dell’ordine e dei vigili, su spostamenti ritenuti illegittimi in base alle norme sul Covid-19, prestino il fianco a qualche dubbio di legittimità in questo articolo.
Ma esistono altri aspetti da considerare.
Accertamenti sugli spostamenti: quali i diritti dei cittadini?
Sono ovviamente legittimi gli accertamenti nei confronti di chi si muove a piedi o in auto, facendo parte dei poteri attribuiti agli organi accertatori.
Poteri che non riguardano solo i consueti aspetti, riconducibili alla classica frase: prego, patente e libretto, ma anche l’osservanza delle norme in materia di coronavirus, dettate dall’emergenza epidemica.
Ma in uno stato di diritto, anche questi organi devono rispettare leggi e diritti di chi sottoposto ad accertamento.
I diritti dei cittadini
È importante ricordare che, dopo una prima fase in cui l’inosservanza delle norme sui limiti agli spostamenti, aveva assunto rilievo addirittura penale (in riferimento all’art. 650 del codice penale), è intervenuta quella che, tecnicamente, si definisce depenalizzazione.
In altri termini, ci troviamo di fronte ad illeciti che da penali sono diventati amministrativi.
Ed in tale materia assume particolare rilievo, quindi, la legge 689/1981.
Normativa fondamentale in materia di illecito amministrativo e depenalizzato-amministrativo.
Cosa prevede la legge 689/81
Durante la pausa pasquale sono stati molti i verbali per infrazione alle disposizioni che limitano gli spostamenti.
In alcuni casi gli accertatori sono intervenuti anche in situazioni private, ad esempio in occasione di un ritrovo sul tetto di una casa.
Talora hanno fotografato giardini di ville e seconde case, in località turistiche, per verificare successivamente la eventuale presenza di persone. Oppure in altra occasione, già in passato, sono intervenuti dopo la segnalazione di una festa in abitazioni private, piuttosto che sul pianerottolo di un condominio.
Ci domandiamo: tutte legittime le sanzioni elevate in tali occasioni?
Fate attenzione, perché, qualora foste stati sanzionati, o malauguratamente lo foste in futuro, le indicazioni che seguono potrebbero servirvi per fare ricorso e farvi togliere la sanzione.
Cosa fare per fare ricorso senza legale?
Entro 30 giorni da quando vi hanno notificato il verbale (la consegna diretta a seguito di accertamento già equivale a notifica) potete presentare uno scritto difensivo alla prefettura della provincia, relativa al luogo in cui vi hanno fatto il verbale, dato comunque indicato sul verbale stesso.
Tra le motivazioni che potete addurre, oggi ne consideriamo alcune, desunte proprio dai limiti che gli organi accertatori dovrebbero rispettare per legge e che, se violati, comportano annullamento della sanzione.
Intanto, il tipo di accertamento che tali organi, forze dell’ordine o agenti municipali, compiono, riconduce alla perquisizione, che infatti consiste nel verificare se in determinati luoghi si riscontri la presenza di oggetti, di animali, o di persone.
I punti essenziali
A tale riguardo la legge sopra indicata precisa alcuni punti essenziali:
- Le perquisizioni, relative all’accertamento di illeciti amministrativi, possono riguardare solo luoghi non destinati a privata dimora
- Tali atti devono essere preceduti da un provvedimento motivato del giudice. Egli quale deve spiegare perché si ritiene che in quel determinato luogo vi siano elementi di prova, quanto meno gravi indizi, che sia stato commesso o si stia commettendo un illecito amministrativo.
Come possiamo notare, in molti dei casi sopra citati, evidentemente gli accertatori hanno violato tale normativa, e quindi tali violazioni potevano e possono essere fatte presenti, per contestare le sanzioni inflitte.
Analizziamo i diversi casi.
Accertamenti sugli spostamenti: fotografie relative alle seconde case
Il fotografare seconde case, in particolare quelle con parchi e giardini in località turistiche, per verificare una eventuale, successiva presenza di persone, integra una delle possibili forme che possono essere assunte da una attività riconducibile ad atti di perquisizione.
Anche i rilievi effettuati con droni o elicotteri per accertare la presenza di persone in un determinato luogo costituiscono una forma di perquisizione.
Si applica quindi l’articolo 13 della legge 689, sopra indicata, che vieta comunque perquisizioni, per accertare eventuali illeciti amministrativi, nei luoghi adibiti a privata dimora. Tale divieto è peraltro da considerare assoluto. Nel senso che, se anche l’attività degli accertatori fosse preceduta da un atto motivato dell’autorità giudiziaria, sarebbe comunque illegittima.
Interventi in appartamenti privati
A maggior ragione attività di intervento in proprietà private, come appartamenti, non sono ammesse. E e se un verbale è stato elevato in tali occasioni, sarà ugualmente annullabile.
Tetti, cortili, e pianerottoli
Tali componenti di un edificio, soprattutto se parti di uno stabile condominiale, potrebbero essere diversamente interpretate, sotto il profilo giuridico.
Alcuni giuristi le interpretano ugualmente come luoghi di privata dimora, perché comunque funzionalmente connessi alle abitazioni. Mentre per altri tali parti, se non proprietà del singolo proprietario di un edificio, ma parti inserite in un edificio condominiale, sarebbero da considerare comunque luoghi aperti al pubblico, e quindi assoggettabili alle ispezioni.
Ma, anche in tal caso, occorrerebbe comunque un atto preventivo dell’autorità giudiziaria, senza il quale l’attività di accertamento resta illegittima, con conseguente annullabilità della sanzione.
Il perché è presto detto:
- Comunque si tratta di attività riconducibile a perquisizione, e che quindi può essere espletata solo dopo un provvedimento dell’autorità giudiziaria
- Se si tratta di luoghi, come terrazzi, cortili, pianerottoli, o altri spazi di questo tipo, senza dubbio se il proprietario della casa è uno solo, cioè non si trovano in un condominio, trattasi di luoghi adibiti a privata dimora. E quindi, anche in assenza di provvedimento giudiziario, l’attività perquisitoria sarebbe illegittima. Se trattasi di luoghi condominiali, secondo talune interpretazioni si possono anche questi considerare comunque luoghi assimilabili a quelli adibiti a privata dimora.
Accertamenti sugli spostamenti: l’atto giudiziario
Infine, anche l’atto del giudice, ammesso che sia stato emanato, deve essere motivato. In sede di ricorso è quindi possibile far leva anche su eventuali vizi di motivazione, quali contraddizioni, insufficiente motivazione, incongruità, o inidoneità probatoria degli elementi prospettati nella motivazione quali elementi di prova, per tentare l’annullamento del verbale e della sanzione.
In altri termini, non è che gli atti giudiziari siano sempre perfetti ed inattaccabili, anzi. Basti considerare quante volte una sentenza di un giudice è annullata da altri giudici, proprio per vizi di motivazione.
A cura di Gian Piero Turletti, autore di “Magic Box” e “PLT