Una sentenza della Cassazione dello scorso venerdì 10 aprile (n° 11.913) ha sentenziato il merito alle accuse rivolte verso il proprio amministratore. Nella fattispecie, il quesito discusso era se accuso l’amministratore di condominio commetto reato? Un intervento “bizzarro” e retorico? Nessuna delle due. Per capire appieno il perché della domanda e il motivo di un apposito intervento della Suprema Corte, svolgiamo tutti i dovuti passaggi.
Distinguere la diffamazione dalla calunnia
Talora può capitare che noi ci si lasci andare su giudizi non proprio ortodossi nei riguardi di chi gestisce il nostro stabile. Può avvenire tra vicini di casa (che non rivelano poi “buoni” vicini) o tra semplici condomini o nel bel mezzo di una riunione condominiale, Si scade dunque nella diffamazione, ossia nella tipica condotta mirante ad offendere e/o screditare la reputazione di una persona. Altra fattispecie è invece la calunnia, che si ravvisa ogniqualvolta uno, deliberatamente, mediante denuncia o querela diretta all’autorità giudiziaria, incolpa di un reato un soggetto che egli sa bene sia innocente.
L’ingiuria
Ora, fatte queste premesse, perché e quando scatta il reato? Ossia, se accuso l’amministratore di condominio commetto reato? Se io ad esempio affermo (con o senza altri testimoni) che egli è un ladro, o un incapace, o gli do dell’ignorante, non commetto reato se egli mi è di fronte, dal vivo. In questo caso infatti la mia condotta è da “ingiuria”, che è un illecito civile e non già reato. L’amministratore potrebbe avviare un’azione di risarcimento danni, che il più delle volte non farà perché i costi sono spesso maggiori dell’incasso.
Quando si diffama il proprio amministratore
Altro paio di maniche è quando invece io “sparlo” (con o senza prove) dell’amministratore ed egli è assente: è qui che scatta la diffamazione. Posso quindi essere querelato e condannato penalmente. L’importante è che vi siano due testimoni (condomini o no, non importa) ovvero più persone in tempi diversi ma negli stessi termini. Cioè io in tre giorni diversi posso dire (con o senza prove) una volta a Rossi, poi a Bianchi e poi a Verdi – singolarmente – che egli ha rubato quote condominiali. È uguale ai fini della presenza dei testimoni.
La linea dettata dalla Cassazione
La Cassazione ha quindi statuito che anzitutto va accertato che il contenuto della comunicazione rivolta a più persone comporti una lesione della reputazione altrui. Stabilitane con certezza l’esistenza, al quesito per cui se accuso l’amministratore di condominio commetto reato, la risposta è positiva. Il giudice può tuttavia vedere se si può procedere ad assoluzione dell’imputato se questi ha esercitato il proprio diritto di critica. A tal fine sono necessari tre elementi:
- l’interesse (alla diffusione) alla notizia;
- la contingenza (ossia l’educazione nei modi) della notizia;
- la veridicità di quanto si è affermato.