Alla casalinga che ha favorito la carriera del marito spetta l’assegno di divorzio?
Il Tribunale con la sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, dispone l’obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente un assegno all’altro coniuge quando quest’ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni obiettive. (art. 5 c. 6 L.898/70)
L’assegno di divorzio assolve ad una finalità in prevalenza assistenziale.
Viene assegnato se l’ex coniuge debole manca di sufficienti risorse economiche.
Alla casalinga che ha favorito la carriera del marito spetta l’assegno di divorzio?
Con la sentenza n. 6519/2020 la Cassazione ha confermato che la misura dell’assegno di divorzio deve valorizzare età, sacrifici e contributo alla formazione del patrimonio familiare e durata del matrimonio.
La Cassazione ha rigettato il ricorso di un marito obbligato in sede di appello a versare alla moglie un assegno di divorzio mensile di € 1.600.
Il parametro perequativo-compensativo
Secondo l’orientamento della Suprema Cassazione occorre discostarsi dall’ormai superato criterio del tenore di vita come affermato nella sentenza n. 11504/2017 senza dimenticare la funzione assistenziale, perequativa e compensativa dell’assegno di divorzio.
Si tende a riconoscere, in virtù del detto principio, al coniuge economicamente più debole, un importo in grado di garantirgli una vita dignitosa e autonoma. Importo che gli riconosca anche il sacrificio e quanto fatto durante il matrimonio.
La Suprema Corte con la sentenza n. 6519/2020 ha evitato di punire il coniuge più debole economicamente, che è stato sposato per lungo tempo, che ha dedicato il proprio tempo alla famiglia, aumentandone le risorse economiche comuni con il lavoro dentro e fuori casa.
L’attribuzione dell’assegno divorzile richiede, comunque, da parte della Corte l’accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi o comunque dell’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive del coniuge economicamente più debole.
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