Quando non si devono dare soldi e assegno di mantenimento al coniuge?
La ratio dell’assegno di mantenimento è quella di tutelare il coniuge “economicamente più debole” a seguito della separazione e del divorzio.
Tuttavia, l’assegno di mantenimento non è per sempre, può essere modificato o addirittura revocato.
Le cause estintive del diritto al mantenimento possono essere diverse. Tra queste:
L’addebito della separazione
L’art. 151, comma 2 c.c. stabilisce che il giudice può addebitare la separazione ad uno dei due coniugi, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio, purchè si tratti di violazioni tali “da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all’educazione della prole”.
Tra i comportamenti contrari ai doveri che derivano dal matrimonio, le violazioni dei diritti della personalità del coniuge, violazione dell’obbligo di fedeltà, assistenza e collaborazione ecc..
In questi casi, l’effetto della pronuncia dell’addebito della separazione è la perdita del diritto all’assegno di mantenimento. Oltre a questo effetto principale anche la perdita dei diritti successori.
Redditi propri
Il coniuge beneficiario non ha più diritto di ricevere dall’altro l’assegno di mantenimento in presenza di adeguati redditi propri.
Pertanto, se il coniuge economicamente più debole prima era disoccupato ed ora ha un buon lavoro che gli consente un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio non ha più diritto a percepire il mantenimento.
L’assegno al mantenimento può venir meno anche quando il coniuge beneficiario acquisti, iure heridatitis, una consistente eredità tale da assicurare un notevole miglioramento economico.
L’accertamento va condotto non solo sui redditi propri o direttamente riferibili al coniuge più debole economicamente (immobili, auto, barche ecc.) ma anche attraverso la sua capacità di spesa.
Non possono considerarsi redditi, gli aiuti da parte dei familiari (es. regali o donazioni) in quanto il coniuge non può farne affidamento constante né avanzare pretese.
Convivenza e nuove nozze
Anche la costituzione di una nuova famiglia, anche se solo di fatto, dell’avente diritto all’assegno di mantenimento assume rilievo ed incide sul diritto a percepire l’assegno di mantenimento.
Sul punto è intervenuta la Cassazione con l’ordinanza n. 25845/2013. Ovviamente la relazione deve essere purchè sia stabile, continuativa e regolare.
Per contro, quando a costituire un nuovo nucleo familiare è il coniuge obbligato al mantenimento quest’ultimo è comunque tenuto alla corresponsione del mantenimento del coniuge.
La costituzione di un nuovo nucleo familiare e la nascita di altri figli è, infatti, espressione di una libera scelta che lascia inalterata l’obbligo del mantenimento.
Quando non si devono dare soldi e assegno di mantenimento al coniuge?
La morte del coniuge
L’obbligo al mantenimento del coniuge economicamente più debole si estingue anche quando colui che è obbligato a versalo muore.
Il diritto a non versare più l’assegno di mantenimento deve essere accertato dall’autorità giudiziaria
Il mantenimento non viene meno automaticamente con il sopravvenire dei fatti estintivi dell’obbligo, ma in seguito all’intervento dell’autorità giudiziaria che accerta l’estinzione dell’obbligazione emana una sentenza.
Il coniuge obbligato, pertanto, non può di sua iniziativa non corrispondere più il mantenimento.
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